Decreto legge 11.04.2025, n. 48
Capo III - Misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124
1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena é, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.»;
b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo periodo»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali».