Decreto legge 11.04.2025, n. 48
Capo II - Disposizioni in materia di sicurezza urbana
1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «ordinaria» sono inserite le seguenti: «o ferrata» e le parole: «con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da sei mesi a due anni se il fatto è commesso da più persone riunite».