Decreto legge 11.04.2025, n. 48
Capo I - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia
1. All'articolo 3, comma 6-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «il questore può proporre» sono inserite le seguenti: «al tribunale in composizione monocratica, nei casi di cui al comma 1, o» e dopo le parole: «al tribunale per i minorenni,» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui al comma 3-bis».