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Decreto legge 11.04.2025, n. 48

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. (G.U. 11.04.2025, n. 85)

Capo I - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia

Art. 2 - Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo

1. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: «prevenzione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «nonché per la prevenzione dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» e dopo le parole: «30 aprile 1992, n. 285» sono aggiunte le seguenti: «, nonché i dati identificativi del veicolo, con particolare riferimento al numero di targa, al numero di telaio, agli intervenuti mutamenti della proprietà e ai contratti di subnoleggio»;

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 206»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «prevenzione e repressione del terrorismo» sono inserite le seguenti: «, nonché dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per la prevenzione di reati di particolare gravità».