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Decreto legge 07.04.2025, n. 45

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. (G.U. 07.04.2025, n. 81)

Capo II - Misure urgenti in materia di istruzione e merito e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026

Art. 5 - Misure in materia di parità scolastica

1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria. L'attivazione della classe collaterale di cui al primo periodo è subordinata alla notifica del provvedimento di autorizzazione dell'Ufficio scolastico regionale, previa motivata richiesta del soggetto gestore, da presentare entro il 31 luglio precedente all'anno scolastico di riferimento.».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, l'articolo 13, comma 8-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato.

3. All'articolo 192, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'alunno o lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione per effetto di scrutinio finale. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio scolastico regionale fra i dirigenti scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento. Per la partecipazione alla commissione di esame di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 27 è abrogato;

b) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:

«31-bis. Le disposizioni di cui ai commi 29, 30 e 31 si applicano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alle scuole paritarie a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

31-ter. Le scuole paritarie del primo e del secondo ciclo di istruzione adottano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il protocollo informatico, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».