Decreto legge 07.04.2025, n. 45
Capo I - Disposizioni urgenti per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. Al fine di assicurare le risorse occorrenti al completamento della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia» del PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'emanazione di un nuovo bando per la selezione delle progettualità necessarie al conseguimento dell'obiettivo finale del suddetto investimento, nonché allo scorrimento delle graduatorie ancora disponibili all'esito della procedura avviata ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, utilizzando le risorse del PNRR disponibili sugli altri investimenti di propria titolarità fino a un importo massimo complessivo di euro 819.699.113,93, di cui euro 205.999.113,93 a valere sulla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici», euro 114.700.000 a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno», ed euro 499.000.000 a valere sulla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica». Le risorse residue non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate a favore di altre misure del PNRR ai fini del conseguimento dei relativi obiettivi.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al decreto di assegnazione delle risorse del PNRR, nonché a provvedere alle eventuali compensazioni delle partite contabili.
2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 31-bis, le parole: «entro il 30 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2025»;
b) al comma 34, le parole: «28 febbraio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2025».
2-ter. Al fine di consentire la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, è incrementato con una dotazione pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
3. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 2-ter e 2-quater, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.