Decreto legge 07.04.2025, n. 45
Capo I - Disposizioni urgenti per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prioritariamente rispetto all'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 47, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in relazione ai candidati idonei ivi presenti, ai fini del raggiungimento del target di cui alla Missione 4, Componente 1-14 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima disposizione, con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è altresì integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, cui si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le graduatorie di cui al secondo periodo sono utilizzate secondo un ordine di priorità temporale.».
2. All'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i candidati che hanno conseguito almeno il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale in un concorso bandito a decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono inseriti, su domanda, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria in un apposito elenco regionale, aggiornabile annualmente, da cui si attinge, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco di cui al primo periodo fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco dovrà seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto nell'ambito di tali concorsi.
3-quater. I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica di cui al primo periodo comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.».
3. All'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al secondo periodo le parole: «per difetto» sono sostituite dalle seguenti: «per eccesso se maggiori o uguali a 0,5».
4. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. In deroga al termine previsto dal comma 1, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, limitatamente all'anno scolastico 2025/2026, le procedure assunzionali del personale docente sono completate entro il 31 dicembre 2025 attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, comunque non oltre il 10 dicembre 2025, dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. I vincitori dei concorsi di cui al primo periodo inseriti nelle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, e comunque non oltre il 10 dicembre 2025, scelgono la sede definitiva tra i posti vacanti residuati a seguito delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 agosto 2025 e resi indisponibili prima delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, in numero pari a quello dei posti banditi nei concorsi di cui al primo periodo. I docenti di cui al secondo periodo assumono servizio presso la sede individuata entro cinque giorni dall'assegnazione della sede medesima. I docenti di cui al secondo periodo, eventualmente beneficiari per l'anno scolastico 2025/2026 di un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso per la quale sono risultati vincitori, sono confermati su tale posto. Nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali di cui al presente comma, i posti vacanti resi indisponibili ai sensi del secondo periodo sono coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 59 del 2017.».