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Decreto legge 07.04.2025, n. 45

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. (G.U. 07.04.2025, n. 81)

Capo I - Disposizioni urgenti per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Art. 1 - Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici

1. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26, il secondo periodo del numero 2) della lettera a) del comma 2 e il secondo periodo del comma 3 sono soppressi;

b) dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa agli istituti tecnici). - 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 26, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, si provvede con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito adottato ai sensi del comma 4-bis del medesimo articolo 26 nonché, quanto alla definizione degli indirizzi, delle articolazioni e dei corrispondenti quadri orari e dei risultati di apprendimento, sulla base del profilo educativo culturale e professionale dello studente di cui all'Allegato 2-bis e del curricolo dei percorsi di istruzione tecnica di cui all'Allegato 2-ter, nei limiti del monte ore definito per le singole aree dalle Tabelle 1, 2 e 3 del medesimo Allegato 2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 ai fini del rispetto della clausola di cui all'articolo 26, comma 6, il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici è definito con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell'anno scolastico 2023/2024. La riforma degli istituti tecnici di cui al presente comma è introdotta dall'anno scolastico 2026/2027 per le classi prime, dall'anno scolastico 2027/2028 per le classi seconde, dall'anno scolastico 2028/2029 per le classi terze, dall'anno scolastico 2029/2030 per classi quarte e dall'anno scolastico 2030/2031 per le classi quinte.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, gli istituti tecnici rilasciano, in qualità di enti titolati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013,n. 13, a domanda dell'interessato, la certificazione delle competenze, di cui all'articolo 26, comma 3, progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti ai diversi livelli intermedi e tenuto conto dei risultati di apprendimento del profilo, sulla base del modello di "certificato di competenze" di cui all'Allegato 2-quater.»;

c) sono aggiunti, in fine, gli allegati 2-bis, 2-ter e 2-quater di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C annessi al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. Al riordino della disciplina degli istituti tecnici di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 144 del 2022, si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei criteri indicati dal medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022. Con il regolamento di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni che disciplinano gli ordinamenti e i percorsi dell'istruzione tecnica espressamente individuate nel regolamento medesimo.