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Decreto M.I.M. 24.04.2025, n. 77

Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 e, in particolare, l'articolo 7 concernente i "Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso formativo all'estero in attesa di riconoscimento";

Visto il comma 1 del citato articolo 7 che stabilisce che in sede di prima applicazione, coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno superato, presso un'università estera legalmente accreditata nel Paese di origine o altro organismo abilitato all'interno dello stesso, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità ed hanno pendente, oltre i termini di legge, il relativo procedimento di riconoscimento, ovvero hanno in essere un contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento entro i termini di legge, possono iscriversi ai percorsi di formazione attivati dall'INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l'INDIRE, riferiti ad un solo grado di istruzione, se, contestualmente all'iscrizione, presentano rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno;

Visto il comma 3 del richiamato articolo 7 che rinvia al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, la definizione dei criteri di ammissibilità dei percorsi formativi sul sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al comma 1 ed i corrispondenti requisiti di qualità; i contenuti dei percorsi riferiti ai diversi gradi di istruzione; le modalità di attivazione dei percorsi; i costi massimi; le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione; l'esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice;

Visto l'articolo 7 bis del decreto legge n. 71/2024, che ha modificato l'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, assegnando all'INDIRE, con il comma 1 bis la funzione di formazione e aggiornamento del personale della scuola ai sensi della normativa vigente, ivi compresa l'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esclusivamente nei limiti temporali ivi previsti;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e in particolare gli articoli 12 e 13;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l'articolo 19, commi 1 e 1-bis;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca";

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito";

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante "Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico- disciplinari" e, in particolare, le Tabelle A e B;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale;

Tenuto conto delle proposte promosse dalle Organizzazioni Sindacali di categoria durante il confronto avviato ai sensi dell'articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), approvato nella seduta plenaria n. 145 del 19 marzo 2025, trasmesso con nota acquisita a prot. n. 11374 del 19 marzo 2025;

Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali e, in particolare, la richiesta formulata con riferimento alla previsione di una durata minima dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente decreto;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:

- superare le differenze tra i percorsi di formazione erogati dall'INDIRE e i percorsi di formazione erogati dalle Università, per la diversa natura giuridica dei soggetti che erogano i corsi, essendo solo in capo agli Atenei la possibilità di rilasciare Crediti Formativi Universitari;

- erogare i corsi in presenza, in quanto le attività svolte online consentono di superare le criticità legate alla collocazione geografica delle Università, consentendo anche a docenti attualmente in servizio di conseguire la specializzazione e di consolidare la posizione eventualmente acquisita, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, ancorché si preveda che l'attività di tirocinio sia svolta in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione;

- superare le differenze tra i percorsi ivi previsti ed i percorsi formativi previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 2011, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, poiché sono già coerenti con il profilo professionale, gli insegnamenti, i laboratori e il tirocinio, distinti per grado di istruzione, nonché le caratteristiche generali dei percorsi, degli esami, delle qualifiche dei docenti cui affidare gli insegnamenti e i laboratori;

- far corrispondere il numero di Crediti Formativi Universitari dei percorsi di cui trattasi a quelli rilasciati dai percorsi ordinari, dal momento che l'iscrizione ai percorsi attivati dall'INDIRE o dalle Università, è riservata a coloro che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, abbiano già svolto un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, prevalentemente sul territorio dell'Unione europea, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU come preVisto dall'articolo 4 del presente decreto;

Acquisito il parere favorevole del Ministro per le disabilità, trasmesso con nota prot. n. 587 del 27 marzo 2025;

Acquisito il parere favorevole dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, espresso nella seduta del 9 aprile 2025;

Acquisito il concerto del Ministro dell'Università e della ricerca, espresso con nota prot. n. 4222 del 17 aprile 2025;

 

DECRETA