Circolare M.I.M. 08.04.2025, n. 14536
Adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado - anno scolastico 2025/2026.
L'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado è disciplinata con nota della scrivente Direzione prot. n. 2581 del 9 aprile 2014. Pertanto, nel confermare, anche per le adozioni riferite all'anno scolastico 2025/2026, quanto indicato nella predetta nota, si forniscono le seguenti precisazioni.
Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria
Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono fissati, tra l'altro, il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici.
Il citato art. 15 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato oggetto di recente modifica ad opera del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, il quale ha introdotto, al comma 3, lettera c) della predetta disposizione normativa, la previsione secondo cui i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria, necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, sono adeguati al tasso di inflazione programmata. A partire, dunque, dall'anno scolastico 2025/2026 i tetti di spesa della dotazione libraria saranno adeguati al tasso di inflazione programmata.
Sulla base del citato intervento legislativo, con l'allegato D.M. 19 marzo 2025, n. 58, registrato dalla Corte dei conti l'1 Aprile 2025 al n. 486, si è provveduto a definire i tetti di spesa della dotazione libraria per l'a.s. 2025/2026, applicando, ai tetti di spesa di cui al Decreto Ministeriale 11 maggio 2012, n. 43, il tasso di inflazione programmata previsto per l'anno 2025.
In particolare, con riferimento all'a.s. 2025/2026, si evidenzia che i tetti di spesa riferiti alle classi di scuola secondaria di primo grado, entro i quali i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell'intera dotazione libraria, sono stabiliti nell'allegato 1 al decreto di cui trattasi (art. 1, comma 1, D.M. n. 58/2025), mentre i tetti di spesa riferiti alle classi di scuola secondaria di secondo grado sono stabiliti nell'ambito dell'allegato 2 (art. 1, comma 2, D.M. n. 58/2025).
Si evidenzia, altresì, che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto in argomento, i predetti tetti di spesa sono ridotti del 10% se, nella classe interessata, i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013), ovvero sono ridotti del 30% se nella classe interessata i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c - punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).
Ai sensi dell'art. l, comma 4, del D.M. n. 58/2025, si sottolinea che eventuali incrementi degli importi indicati devono essere contenuti entro il limite massimo del 15%. In tal caso, le relative delibere di adozione dei testi scolastici dovranno essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di Istituto.
In ultimo, si richiama l'attenzione sulla previsione di cui all'art. 2 del decreto di cui trattasi, ai sensi del quale gli Uffici Scolastici Regionali e i revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche sono, nell'ambito delle proprie prerogative, rispettivamente chiamati a vigilare e verificare affinché le adozioni dei libri di testo vengano deliberate nel rispetto dei vincoli di legge e siano contenute entro i tetti di spesa definiti con riferimento all'a.s. 2025/2026. A tal proposito, seguiranno apposite indicazioni per l'espletamento degli adempimenti in parola.
Adempimenti delle istituzioni scolastiche
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuarsi nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le scuole secondarie di primo e secondo grado, o l'eventuale scelta di avvalersi di strumenti alternativi ai libri di testo, sono deliberate dal collegio dei docenti per l'a.s. 2025/2026 nel mese di maggio c.a., non oltre la seconda decade dello stesso mese, per tutti gli ordini e gradi di istruzione.
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni. Queste ultime possono riguardare i primi volumi di un corso (classi prime e quarte della scuola primaria, classi prime della scuola secondaria di primo grado, classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, classi quinte della scuola secondaria di secondo grado) ovvero i volumi unici. Le adozioni dei seguiti dei testi in più volumi si intendono confermate.
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti alunni non vedenti o ipovedenti, i dirigenti scolastici avranno cura di richiedere tempestivamente ai centri specializzati la riproduzione dei libri di testo relativi alle classi interessate dalla scelta adozionale e alle successive classi di passaggio, nonché dei materiali didattici protetti dalla legge o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi. In base all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 14 novembre 2007, n. 69, la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico si effettuano attraverso la registrazione audio delle opere su qualsiasi tipo di supporto, l'impiego di dispositivi di lettura idonei per gli ipovedenti, la sottotitolazione delle opere e dei materiali protetti visualizzabili e comunque la trasformazione in un formato elettronico accessibile con le tecnologie assistite, secondo quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso alle persone con disabilità agli strumenti informatici.
Si ricorda ai dirigenti scolastici di esercitare la necessaria vigilanza affinché le adozioni dei libri di testo di tutte le discipline siano deliberate nel rispetto dei vincoli normativi, assicurando che le scelte siano espressione della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale dei docenti.
Al fine di disporre di un quadro esauriente di informazioni sulla produzione editoriale, si rammenta ai dirigenti scolastici di favorire gli incontri tra i docenti e gli operatori editoriali scolastici accreditati dalle case editrici o dall'associazione nazionale agenti rappresentanti promotori editoriali (ANARPE), ferme restando le esigenze di servizio e il regolare svolgimento delle lezioni.
Con riguardo alla scuola primaria, ove ciò sia possibile, si consiglia di individuare un locale dove i docenti possano consultare le proposte editoriali; i dirigenti scolastici avranno cura di consentire il ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati entro il prossimo mese di settembre.
Infine, si rammenta il divieto di commercio dei libri di testo ad opera del personale scolastico (art. 157 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297).
Comunicazione dati adozionali
La comunicazione dei dati adozionali va effettuata, da parte delle istituzioni scolastiche, in modalità on line, tramite l'utilizzo della piattaforma presente sul sito www.adozioniaie.it o in locale, in modalità off line, entro il 7 giugno p.v.
Le istituzioni scolastiche che hanno deciso di non adottare libri di testo accedono alla suddetta piattaforma specificando che si avvalgono di strumenti alternativi ai libri di testo.
Si rappresenta la necessità di rispettare i termini sopra indicati sia nella fase deliberativa che in quella di comunicazione dei dati adozionali. A tal fine, e considerato che molti studenti acquistano i libri di testo prima dell'avvio delle attività didattiche, si ricorda che non è consentito modificare, ad anno scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio.