Decreto Presidente della Repubblica 08.08.2025, prot. n. 135
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione.»;
b) all'articolo 4:
1) alla rubrica, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»;
2) al comma 1:
2.1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, applicando, ai fini del proprio giudizio, relativamente agli studenti con disabilità, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.»;
2.2) al terzo periodo, le parole: «un alunno» sono sostituite dalle seguenti: «uno studente o una studentessa»;
2.3) al quarto periodo, le parole: «ciascun alunno» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno studente e da ciascuna studentessa»;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei e dalle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, è espressa in decimi. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione.»;
4) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La valutazione periodica e finale del comportamento delle studentesse e degli studenti è espressa in decimi.»
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, commi da 784 a 787, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, coerenti con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel Piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.»;
6) al comma 5:
6.1) al primo periodo, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e le studentesse» e le parole: «comportamento non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «comportamento superiore»;
6.2) al secondo periodo, le parole: «dell'alunno» sono sostituite dalle seguenti: «dello studente e della studentessa»;
7) al comma 6:
7.1) al primo periodo, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»;
7.2) al terzo periodo, le parole: «dall'alunno» sono sostituite dalle seguenti: «dalla studentessa o dallo studente»;
c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Assolvimento dell'obbligo di istruzione). - 1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.»;
d) all'articolo 7:
1) al comma 1, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse» e le parole: «di primo e» e «, di cui all'articolo 2 del decreto-legge,» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il voto di comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto, in particolar modo, della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio periodico, nonché in sede di scrutinio finale con conseguente non ammissione alla classe successiva, è deliberata dal consiglio di classe nei confronti della studentessa o dello studente cui sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, in relazione alla violazione dei doveri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, per aver commesso reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui o per aver posto in essere comportamenti che configurino mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dai regolamenti delle istituzioni scolastiche, o per aver commesso atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico e degli studenti.»;
4) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nella valutazione periodica comporta il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il voto assegnato.
2-ter. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 6, per le studentesse e gli studenti che hanno riportato un voto di comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva, assegnando la predisposizione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.»;
5) al comma 3, la parola: «intermedio» è sostituita dalla seguente: «periodico»;
6) al comma 4:
6.1) al primo periodo, dopo le parole: «elaborazione del piano» è inserita la seguente: «triennale» e la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e delle studentesse»;
6.2) al secondo periodo, la parola: «alunni» è sostituita dalle seguenti: «studenti e alle studentesse»;
e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Certificazione delle competenze). - 1. Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione, ai fini del rilascio della certificazione delle competenze, vengono utilizzati i modelli adottati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.»;
f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disabilità). - 1. La valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti è riferita, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 7 del presente decreto, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.»;
g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Valutazione delle studentesse e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)). - 1. Per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Per la valutazione degli studenti con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato.»;
h) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Valutazione delle studentesse e degli studenti in ospedale). - 1. La valutazione delle studentesse e degli studenti che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti è effettuata ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.»;
i) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli studenti e alle studentesse del secondo ciclo di istruzione delle scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.»;
l) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.»;
m) Il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento recante valutazione delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione.».