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Decreto legge 16.09.2024, n. 131

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. (G.U. 16.09.2024, n. 217)

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea - Procedura d'infrazione n. 2019/2279

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10-bis:

1) al comma 3:

1.1) all'alinea, le parole: «definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite dalla seguente: «deve»;

1.2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4.»;

2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Per le gallerie individuate nell'allegato 4-quater, la richiesta di messa in servizio di cui al comma 5 è presentata entro i termini indicati per ciascuna galleria nel medesimo allegato. La richiesta di messa in servizio di cui al primo periodo non può in ogni caso essere presentata oltre il 31 dicembre 2027.

5-ter. La trasmissione incompleta della documentazione a corredo della richiesta di messa in servizio di cui ai commi 5 e 5-bis, qualora non sanata entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione da parte della Commissione, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, diminuita di un terzo.»;

3) al comma 6:

3.1) le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

3.2) la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «centottanta»;

4) al comma 7, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

5) al comma 8, la lettera c) è abrogata;

6) al comma 9, secondo periodo, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;

b) all'articolo 10-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, e comunque fino all'adempimento delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione, il Gestore provvede ad adottare e mantiene, per ciascuna galleria aperta al traffico, le misure di sicurezza temporanee minime, la cui efficacia è asseverata, con cadenza semestrale, dal responsabile della sicurezza.»;

c) all'articolo 16:

1) al comma 1-bis:

1.1) le parole: «centomila euro a trecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «trecentomila euro a cinquecentomila euro»;

1.2) le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 5-bis»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-bis, commi 5 e 5-bis, in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi comunicati dai Gestori ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 8, lettera a), dal quale deriva uno scostamento temporale superiore a sei mesi non giustificato da motivazioni tecniche e oggettive condivise dalla Commissione, il Gestore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.»;

3) al comma 2, alinea, le parole: «diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «ventimila euro»;

4) dopo il comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-ter. Con decreto del direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione e all'aggiornamento delle modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo, le sanzioni sono irrogate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali sulla base delle risultanze istruttorie fornite dalla Commissione.»;

d) all'Allegato 4, punto 3.4:

1) la parola: «inoltra» è sostituita dalle seguenti: «trasmette gli elaborati progettuali e»;

2) dopo le parole: «di sicurezza alla Commissione» sono inserite le seguenti: «, asseverata da parte di organismi di controllo terzi e accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 relativamente alla sussistenza dei requisiti minimi nonché all'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio»;

e) dopo l'Allegato 4-ter è aggiunto l'Allegato 4-quater di cui all'allegato 1 del presente decreto.