Decreto legge 16.09.2024, n. 131
1. All'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione Svizzera, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione Svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera.»;
b) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «periodi di assicurazione» sono inserite le seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1-bis», e le parole: «maturati presso l'organizzazione internazionale» sono soppresse;
d) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale e maturati presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, degli altri Stati membri dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e della Confederazione Svizzera, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dal 1° gennaio 2025.