Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.09.2024, n. 26988
1. La quota di 103.684.886,67 euro, per l'anno 2024, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che individua tra le finalità del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito ai sensi del comma 210, il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è assegnata per l'anno 2024 ai Comuni al fine di potenziare le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. La quota di 103.684.886,67 euro di cui al comma 1 è ripartita in proporzione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2023/2024 nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di ciascun comune, rilevato con i criteri definiti nel comma 1 e sulla base della nota del Ministero dell'istruzione e del merito citata in premessa, secondo gli importi indicati nella tabella "Allegato A", che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154, le risorse di cui al presente decreto spettanti ai Comuni ricompresi nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia sono assegnate alla predetta Regione, che provvede al successivo trasferimento in favore dei propri Comuni secondo il riparto di cui all'allegata tabella.
3. I Comuni sono tenuti a destinare le risorse in favore degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, per la funzione indicata al comma 1, secondo la normativa e le linee guida regionali applicabili, con riferimento all'anno scolastico 2023/2024.
4. I Comuni possono trasferire le risorse di cui al presente decreto a Enti cui è delegata l'erogazione del servizio di cui al comma 1. Possono altresì trasferire le risorse ad altri Comuni o Enti territoriali o altre forme associate sulla base di accordi assunti a livello di ambito territoriale per compensare i costi di effettiva erogazione del servizio.