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Legge 01.10.2024, n. 150

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. (G.U. 16.10.2024, n. 243)

Art. 2 - Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato

1. In riconoscimento della centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci, all'articolo 142 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori»;

b) al comma 3, le parole: «alla sperimentazione dell'insegnamento con» sono sostituite dalle seguenti: «alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l'insegnamento con», le parole: «da attuare nelle sezioni di scuola materna e nelle classi elementari statali» sono soppresse e le parole: «in quelle gestite da enti pubblici e privati, da associazioni e da privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata»;

c) al comma 4, le parole: «di scuola materna» e le parole: «di scuola elementare» sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica finalizzati alla specializzazione di cui al comma 4 e i relativi requisiti di accesso sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori».

2. A partire dall'anno scolastico 2025/2026, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione possono richiedere l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori secondo i principi e i criteri metodologici adottati nella sperimentazione nazionale triennale autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021. A tal fine il Ministero dell'istruzione e del merito, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 4-bis dell'articolo 142 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate un documento tecnico elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale di cui all'articolo 10 del decreto di cui al primo periodo. L'istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale e tenuto conto del documento elaborato dal Comitato tecnico-scientifico nazionale, la cui attività, al fine di garantire la necessaria fase di accompagnamento dei percorsi di cui al presente articolo, è prorogata sino al 31 agosto 2026.

3. L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato all'ufficio scolastico territorialmente competente, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) presenza contemporanea di un ciclo completo di scuola primaria a metodo Montessori;

b) tempo scuola corrispondente al tempo prolungato, di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

c) servizio di refezione scolastica;

d) laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo i principi montessoriani;

e) quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata e assegnate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.

4. Il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto, quantifica le esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.

5. Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado conseguito in esito al corso di differenziazione didattica di cui all'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo. I suddetti docenti sono collocati, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato, in analogia con quanto disposto per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

6. Salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli uffici scolastici territorialmente competenti, le sezioni che abbiano avviato la sperimentazione in base a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021 completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime. La predetta sperimentazione si intende autorizzata anche per l'anno scolastico 2024/2025. Ai docenti di scuola secondaria di primo grado che abbiano già concluso i percorsi di formazione sul metodo Montessori di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 30 luglio 2021, a seguito del superamento di specifico esame, è riconosciuto il titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.

7. Al fine di garantire un elevato e omogeneo standard formativo, i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono autorizzati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 142, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

8. La vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi e delle prove d'esame è svolta dagli uffici scolastici territorialmente competenti e dalle competenti amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano. Il rilascio dei diplomi è subordinato allo svolgimento delle attività di controllo dei soggetti incaricati della vigilanza.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall'anno 2025, le quote aggiuntive di organico dei docenti sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

10. Il Ministero dell'istruzione e del merito può autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie. I corsi sono indetti dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto, che stabilisce la durata, gli orari, i programmi, le modalità di partecipazione, i modi di vigilanza e le prove finali d'esame per il rilascio del titolo. I costi dei corsi sono posti a carico dei partecipanti.

11. Il titolo rilasciato alla fine dei corsi di cui al comma 10 consente l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni delle scuole dell'infanzia a metodo Agazzi e per le classi di scuola primaria a metodo Pizzigoni autorizzate al funzionamento dagli uffici scolastici territorialmente competenti.

12. Gli articoli 46, 47, 48 e 49 del testo unico di cui al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono abrogati.

13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso.