Decreto legge 28.10.2024, n. 160
Capo III - Disposizioni in materia di istruzione
1. Alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, letteraa), primo periodo, dopo le parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche per i percorsi attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni,»;
b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» e le parole: «altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle priorità individuate dall'articolo 11, comma 2».
2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli Istituti tecnologici superiori (ITSAcademy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, nell'ambito del Piano Mattei, sono autorizzate la spesa di 3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007 e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.