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Decreto legge 28.10.2024, n. 160

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 28.10.2024, n. 253)

Capo II - Disposizioni in materia di sistema universitario

Art. 6 - Disposizioni urgenti per l'accelerazione degli interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30 del PNRR

1. All'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modifica zioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: « beni immobili dello Stato » sono inserite le seguenti: « e i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata » e dopo le parole: « su richiesta », sono inserite le seguenti: « del Ministero dell'università e della ricerca, del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, »; 2) è aggiunto, in fine, il seguente pe riodo: « Agli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al l'articolo 1-quater, commi 2 e 2-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338. »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di accelerare le procedure di verifica del raggiungimento dell'obiettivo M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le attività di supporto tecnico, ivi compresi il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e il rilascio dell'attestazione certificante la creazione e la disponibilità all'assegnazione dei posti letto finanziati ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338. ».

1-bis. All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari».

1-ter. Al fine di assicurare il raggiungi mento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1- 30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato.