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Decreto legge 28.10.2024, n. 160

Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 28.10.2024, n. 253)

Capo I - Disposizioni in materia di lavoro

Art. 3 - Misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198

1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi compreso il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».