Decreto legge 19.10.2024, n. 155
Capo IV - Disposizioni finanziarie e finali
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9, pari a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8;
b) quanto a 29 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 58-bis, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4;
g) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
h) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
i) quanto a euro 1.441.909.720 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 2 del presente decreto.