IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I.M. 24.10.2024, n. 214

Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Formula iniziale

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 - come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 - ed in particolare l'articolo 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la disciplina della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante "Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca", convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e in particolare l'articolo 14-bis, comma 1, che, al fine di un più agile espletamento delle procedure concorsuali, stabilisce che "All'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi»";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112"; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206, recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto- legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112";

Ravvisata la necessità di procedere alla revisione dei citati decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, all'articolo 59, comma 10, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Ravvisata la necessità di integrare l'allegato A - Sezione A.2.2 - al Decreto ministeriale n. 205 del 2023 con i programmi relativi alle classi di concorso AK24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (ebraico) e AM24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (neogreco);

Valutata l'opportunità di disciplinare i tempi di presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al fine di contribuire al contenimento delle tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali;

Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

Visto il parere favorevole reso dal CSPI nell'adunanza n. 134 del 21 ottobre 2024;

Sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 18 gennaio 2024,

DECRETA