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Decreto M.I.M. 24.10.2024, n. 214

Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

Art. 3 - Modificazioni al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, l'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206, è sostituito dal seguente: "La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti. Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100. Sono altresì ammessi alla prova orale coloro che, all'esito della prova scritta, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi".

2. Al fine di contribuire al contenimento delle tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali, all'articolo 13, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206, la parola "trenta" è sostituita dalla parola "venti".