Decreto M.I.M. 03.10.2024, n. 195
Tutor corsi di laurea in scienze della formazione primaria.
Art. 1 - Contingente utilizzazioni
Art. 2 - Corsi di laurea in scienze della formazione primaria
Art. 3 - Procedure di selezione
Art. 4 - Disposizioni finanziarie
Formula iniziale
Il Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in poi "Ministro") 10 settembre 2010, n. 249, recante "Regolamento concernente:
«Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»", e in particolare gli articoli 3, comma 2, e 11, commi 5 e 5-bis;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e in particolare l'articolo 456, comma 13;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e in particolare l'articolo 3, comma 2;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante "Interventi finanziari per l'università e la ricerca", e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 secondo cui "per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione";
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", e in particolare l'articolo 2, comma 416;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b) e lettera c), n. 2, che, nel delegare il Governo all'adozione di un decreto legislativo concernente il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli dei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, confermano l'assetto didattico e organizzativo del corso di laurea abilitante in scienze della formazione primaria come disciplinato dalla normativa vigente e dal su richiamato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Vista la Tabella 7 degli Stati di Previsione di cui alla richiamata legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", e in particolare l'articolo 1, comma 792, lett. l) che ha abrogato l'articolo 12 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
Visto il decreto del Ministro 8 novembre 2011, concernente la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto l0 settembre 2010, n. 249;
Visto il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, con il quale sono stati determinati i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà ai sensi del richiamato articolo 11, comma 5, del decreto del Ministro 10 settembre 2010, n. 249;
Visto il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2014, n. 548, con il quale è stato prorogato per l'anno scolastico 2014/2015 il contingente stabilito con il decreto 26 marzo 2013, n. 210 e la relativa Tabella A allegata;
Visto il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 agosto 2015, n. 623, con il quale è stato prorogato per l'anno scolastico 2015/2016 il contingente stabilito con il decreto 26 marzo 2013, n. 210 e la relativa Tabella A allegata;
Visto il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2016, n. 376, con il quale è stato confermato il limite massimo di utilizzazioni di cui al decreto 26 marzo 2013, n. 210, e della relativa Tabella A allegata, e prorogato il medesimo contingente per i successivi anni accademici "qualora non intervengano variazioni nei rispettivi capitoli di bilancio, ai sensi di quanto preVisto dall'articolo 11, comma 5-bis, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni";
Visto il decreto del Ministro 23 agosto 2017, n. 638, con cui è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto 26 marzo 2013, n. 210 e la relativa Tabella A allegata;
Visto il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2019, n.1039, con cui è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto 26 marzo 2013, n.210 e la relativa Tabella A allegata;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti" e, in particolare, l'articolo 8, comma 3;
Visto il decreto del Ministro19 giugno 2018, n. 507, con cui è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto 26 marzo 2013, n. 210 e la relativa Tabella A allegata;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'art. 1, comma 605, dispone: "all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole: «e di euro 25,8 milioni a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 11,6 milioni a decorrere dal 2020";
Considerato che l'articolo 11, comma 5-bis, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 prevede che la determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, a tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal presente decreto di determinazione del contingente di personale necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa;
Considerato che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998 n. 315 consentiva di esonerare dall'insegnamento un numero complessivo di 771 docenti, e che lo stanziamento di tale norma costituisce il tetto di spesa complessivo, anche con riferimento alla possibilità di impiegare in qualità di tutor organizzatore dirigenti scolastici, ai sensi del citato decreto del Ministro 8 novembre 2011;
Visto che il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2019, n. 1039 ha rimodulato il contingente per il corso di laurea in scienze della formazione primaria definito con il decreto 26 marzo 2013, n. 210 nella misura di 376 esoneri complessivi, atteso il maggior fabbisogno rappresentato dall'Ufficio scolastico regionale per la Calabria e dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio;
Visto che il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 settembre 2020, n. 127 ha confermato il contingente per il corso di laurea in scienze della formazione primaria definito con il decreto 26 marzo 2013, n. 210 nella misura di 376 esoneri complessivi;
Visto che il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 settembre 2021, n. 280 ha confermato il contingente per il corso di laurea in scienze della formazione primaria definito con il decreto 26 marzo 2013, n. 210 nella misura di 376 esoneri complessivi;
Visto che il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 giugno 2022, n. 173 ha confermato il contingente per il corso di laurea in scienze della formazione primaria definito con il decreto 26 marzo 2013, n. 210 nella misura di 376 esoneri complessivi;
Visto che il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 giugno 2022, n. 173 ha confermato il contingente per il corso di laurea in scienze della formazione primaria definito con il decreto 26 marzo 2013, n. 210 nella misura di 376 esoneri complessivi;
Visto che il decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 agosto 2023, n. 169 ha determinato il contingente per il corso di laurea in scienze della formazione primaria nella misura di 375 esoneri complessivi;
RITENUTO necessario provvedere ad assicurare la continuità nello svolgimento dei compiti tutoriali presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e tenuto conto della necessità di far fronte in maniera congrua alla necessità di garantire le funzioni tutoriali presso i corsi di recente attivazione;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 39928 del 13.09.2024
DECRETA
1. Per le finalità di cui in premessa, il limite massimo di utilizzazioni per lo svolgimento di compiti tutoriali di cui al decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210 è regionalmente determinato dalla Tabella A, parte integrante del presente decreto, nella misura di 375 esoneri complessivi per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli parziali al 50% dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori.
1. Il contingente assegnato agli Atenei per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria è relativo all'anno scolastico 2024/2025.
2. Al fine di ottemperare alle esigenze tutoriali previste, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale competente è autorizzato a procedere alla redistribuzione presso gli atenei del contingente assegnato ai sensi della Tabella A del presente decreto.
1. Alla selezione ovvero alla conferma del personale di cui all'articolo 2 si procede ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministro 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto attuativo 8 novembre 2011.
2. Le procedure di cui al comma 1 si concluderanno in tempo utile per consentire agli Uffici scolastici regionali l'emanazione dei relativi decreti di esonero con decorrenza dal 1° settembre 2024, al fine di garantire l'eventuale e pronta copertura dei relativi posti, anche ai sensi di quanto preVisto all'articolo 1, comma 79, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
1. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse autorizzate sulla base dell'art.1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.315. Gli oneri per spese di supplenza per la sostituzione dei docenti con compiti di tutor presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria gravano sui capitoli 2149, 2154, 2155, 2156 - piani gestionali 3 e 4 e sui capitoli 2145, 2127, 2128, 2140 - piani gestionali 1.
Il presente decreto è inviato al controllo preventivo dell'Ufficio Centrale del Bilancio, per il prescritto parere contabile, e alla Corte dei Conti, per il controllo di legittimità, come preVisto dalla vigente normativa.
Allegato - Tabella A
Numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli al 50% dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori | |
---|---|
Abruzzo | 10 |
Basilicata | 5 |
Calabria | 18 |
Campania | 28 |
Emilia Romagna | 23 |
Friuli Venezia Giulia | 15 |
Lazio | 28 |
Liguria | 9 |
Lombardia | 69 |
Marche | 26 |
Molise | 4 |
Piemonte | 18 |
Puglia | 25 |
Sardegna | 16 |
Sicilia | 28 |
Toscana | 16 |
Umbria | 8 |
Veneto | 29 |
TOTALE | 375 |