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Decreto legge 02.03.2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 02.03.2024, n. 52)

Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC

Capo IX - Disposizioni urgenti in materia di investimenti

Art. 37 bis - Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.