Decreto legge 02.03.2024, n. 19
Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC
Capo IX - Disposizioni urgenti in materia di investimenti
1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2025».
2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-ter. Al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.».
2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture - uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario».
2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, della gestione, del monitoraggio e del controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».