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Decreto legge 02.03.2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 02.03.2024, n. 52)

Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC

Capo IX - Disposizioni urgenti in materia di investimenti

Art. 32 - Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 136, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento.»;

b) il comma 139-ter è sostituito dal seguente:

«139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»;

c) il comma 139-quater è abrogato;

d) al comma 140:

1) al primo periodo dell'alinea, dopo le parole: «di riferimento del contributo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2028»;

2) alla lettera c-bis), la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

e) al comma 141, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2028»;

f) al comma 143:

1) al primo periodo, la parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «aggiudicare» e le parole: «l'affidamento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'aggiudicazione»;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.»;

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.»;

g) al comma 144:

1) al primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli» e dopo le parole «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono inserite le seguenti: «, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione, i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146 sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

h) al comma 145:

1) dopo le parole: «articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228» sono inserite le seguenti: «, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato»;

2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

i) il comma 146 è sostituito dal seguente:

«146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;

l) al comma 147, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;

m) al comma 148, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

2. Alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, è premesso il seguente:

«01. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, lettera a), le parole da: «la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa»;

2) al comma 4, le parole: «euro 29 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30,27 milioni di euro»;

3) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo é, altresì, istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024.»;

4) al comma 6, le parole «pari a euro 47.680.000 per l'anno 2024, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di euro, a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, quanto a 15.800.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro,»;

5) al comma 7:

5.1. all'alinea, le parole: «94.856.475 euro» sono sostituite dalle seguenti: «96.126.475 euro»;

5.2. alla lettera b), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «1.270.000 euro per l'anno 2024».