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Decreto legge 02.03.2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 02.03.2024, n. 52)

Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC

Capo VIII - Disposizioni urgenti in materia di lavoro

Art. 30 - Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo

1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;

c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).».

2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000, le parole: «si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.» sono sostituite dalle seguenti: «sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.».

3. All'articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «nei seguenti casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;

b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.».

4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicati, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.

7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

8. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al comma 7 è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 1 del presente articolo.

9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1 del presente articolo:

a) in caso di omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominati, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024.

11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici dell'INPS possono:

a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.

12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore in ogni caso a quindici giorni.

13. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera b-bis), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal comma 1 del presente articolo. L'INPS provvede alla notifica di un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a), ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.

15. L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.