Decreto legge 02.03.2024, n. 19
Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC
Capo X - Disposizioni urgenti in materia di investimenti del ministero della salute
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «possono procedere» sono inserite le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2026,»;
b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;
c) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «E' sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa»;
d) al decimo periodo, le parole: «di cui all'ottavo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al nono periodo»;
e) al dodicesimo periodo:
1) dopo le parole: «purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999» sono inserite le seguenti: «alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma»;
2) dopo le parole: «ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» sono aggiunte le seguenti: «che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma».
2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «di emergenza-urgenza ospedalieri» sono sostituite dalla seguente: «sanitari».