Decreto legge 02.03.2024, n. 19
Titolo II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR e del PNC
Capo X - Disposizioni urgenti in materia di investimenti del ministero della salute
1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 2 per cento dell'organico» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario già assunto con le modalità stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanità (ex area IV del Servizio sanitario nazionale)».