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Decreto legge 02.03.2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (G.U. 02.03.2024, n. 52)

Titolo I - Governance per il PNRR e il PNC

Art. 3 - Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione

1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021-2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalità di cui al comma 1, il Comitato provvede, in particolare, a:

a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;

b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

c) valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

d) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati dell'attività svolta sono esposti nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del 2012.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la composizione del Comitato, come definita dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 è così integrata:

a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;

g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;

h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;

i) un rappresentante della Corte dei conti;

l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;

m) un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;

n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

o) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Centrale della Polizia Criminale;

p) un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione Investigativa Antimafia.

4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere f), g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonché i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.

5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui all'articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012, svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.

6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Comitato.

7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».

9. All'articolo 512-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.».

10. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356» sono inserite le seguenti: «, nonché dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».