Decreto legge 07.05.2024, n. 60
Titolo I - Misure di riforma della politica di coesione
Capo VIII - Disposizioni in materia di sicurezza
1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia, e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 12-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.
2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025; ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2024, mediante riduzione, quanto a 1 milione di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, per l'anno 2025, mediante riduzione, quanto a 12 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, quanto a 26 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.