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Decreto legge 07.05.2024, n. 60

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. (G.U. 07.05.2024, n. 105)

Titolo I - Misure di riforma della politica di coesione

Capo V - Disposizioni in materia di Istruzione, Università e Ricerca

Art. 29 - Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa

1. Al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle regioni meno sviluppate è autorizzato un piano da 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, a beneficio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell'ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.3 « Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola » del PNRR.

1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: « nell'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 ».

2. Al fine di potenziare l'istruzione tecnica e professionale nelle regioni meno sviluppate, è autorizzato un piano da 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio.

3. Per rafforzare e migliorare l'offerta educativa nella fascia di età da zero a sei anni è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Programma nazionale « Scuola e competenze », periodo di programmazione, 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma, nonché in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, per la fornitura di arredi didattici innovativi anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 - componente 1 - investimento 1.1 « Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia » del PNRR.

4. Anche al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano « Agenda Sud », di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive di cui al terzo periodo, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, fino al 15 giugno 2024. In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 18,513 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 14 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a 4,513 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo. Con riferimento alle istanze riferite ai bandi di cui al periodo precedente, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui al presente comma sono valutati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, la parola « contrattuali » è sostituita dalle seguenti: « dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , entro e non oltre il 20 maggio 2024 »;

b) al comma 1-ter, le parole « Entro il 1° aprile » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 21 maggio al 5 giugno » e le parole « , entro il 15 aprile 2024, » sono soppresse.