Decreto legge 07.05.2024, n. 60
Titolo I - Misure di riforma della politica di coesione
Capo IV - Disposizioni in materia di lavoro
1. A partire dal 1° luglio 2024, nell'ambito del piano delle politiche attive previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e al fine di attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), nonché al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell'imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale autorità di gestione del medesimo fondo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione e di attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1.
3. I datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio dello Stato con organico complessivamente pari o superiore a 250 lavoratori e che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'attivazione della Cabina di regia di cui al comma 1 secondo le modalità indicate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 2. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al FEG.
4. Per la partecipazione alla Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.
5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.