Decreto legge 07.05.2024, n. 60
Titolo I - Misure di riforma della politica di coesione
Capo IV - Disposizioni in materia di lavoro
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, quali soggetti gestori delle misure di cui agli articoli 17 e 18, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. e dell'Ente nazionale per il microcredito. Il coordinamento dell'attività formativa è affidato all'Ente nazionale per il microcredito. Le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui agli articoli 17 e 18 sono affidate ad Invitalia s.p.a.
2. Le regioni erogano i servizi di informazione, orientamento, consulenza e supporto ai destinatari delle misure di cui agli articoli 17 e 18 attraverso i centri per l'impiego e per il tramite degli sportelli di informazione e assistenza all'autoimpiego. Le risorse necessarie alla promozione e gestione territoriale delle predette misure sono erogate su base regionale, in ragione dei criteri e dei parametri definiti nel Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e nel programma GOL del PNRR.
3. Le regioni possono concorrere a cofinanziare le misure di cui all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 4.
4. Per il coordinamento delle informazioni necessarie alla gestione delle Misure di cui agli articoli 17 e 18 e per favorirne l'accessibilità da parte dei beneficiari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali implementa il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, al fine di consentirne l'interoperabilità con le piattaforme regionali nonché con quelle dei soggetti gestori che concorrono all'attuazione della misura.
5. All'attuazione dei commi 1 e 4 si provvede a valere sulle risorse del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel limite della quota delle risorse assegnate alle misure di cui agli articoli 17 e 18 e destinabili a spese di gestione secondo le procedure ed i criteri di ammissibilità previsti dal medesimo Programma.
6. All'attuazione dei commi 2 e 3 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.