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Decreto legge 07.05.2024, n. 60

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. (G.U. 07.05.2024, n. 105)

Titolo I - Misure di riforma della politica di coesione

Capo III - Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale

Art. 13 bis - Istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione

1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « più sviluppate, » sono inserite le seguenti: « e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ».

2. Ai fini dell'istituzione delle Zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.