Decreto legge 07.05.2024, n. 60
Titolo I - Misure di riforma della politica di coesione
Capo I - Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea
1. Al fine di garantire un più efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione europea relative al periodo di programmazione 2021-2027 e di rafforzarne il coordinamento con gli interventi finanziati dal PNRR e dal FSC, come definiti nell'ambito degli Accordi per la coesione, i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito degli obiettivi dei programmi per ciascuno dei settori indicati all'articolo 2, ove compatibili, già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione. Per i suddetti interventi è specificata la rilevanza, in termini di peso finanziario, rispetto ai corrispondenti obiettivi strategici dei programmi nazionali e regionali e agli obiettivi specifici di riferimento.
2. Ferme restando le disposizioni e le procedure previste dai regolamenti che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e ai criteri di selezione adottati per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060, l'individuazione degli interventi prioritari di cui al comma 1 avviene sulla base dei seguenti indici:
a) effettiva attuazione mediante gli interventi prioritari delle pianificazioni di settore nazionali e regionali, con particolare riguardo agli investimenti connessi al soddisfacimento delle condizioni abilitanti nel settore idrico, nel settore dei rifiuti e nel settore dei trasporti;
b) finanziamento degli investimenti nei settori di cui all'articolo 2 già oggetto di valutazione e non finanziabili, anche per esaurimento delle risorse, con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità, a valere su altri strumenti di intervento europei o nazionali, ove coerenti con i programmi della politica di coesione europea e con le disposizioni previste dai pertinenti regolamenti;
c) complementarità degli interventi con quelli finanziati a valere sulle risorse del FSC, con particolare riguardo a quelli definiti dagli Accordi per la coesione, e a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);
d) contributo al superamento dei divari infrastrutturali e di servizio a livello nazionale, regionale o locale;
e) rafforzamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG), al fine di sostenere investimenti volti ad efficientare l'erogazione del servizio;
f) attuazione delle operazioni di importanza strategica identificate dai programmi 2021-2027 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
g) promozione della transizione verde e digitale, anche tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023;
h) realizzazione di progetti non completati nel periodo 2014-2020 e da completare nell'ambito della programmazione 2021-2027, in applicazione di quanto previsto dagli articoli 118 e 118 bis del regolamento (UE) 2021/1060;
i) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
l) coerenza degli investimenti con le previsioni del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023;
m) interventi necessari per fronteggiare le ripercussioni sulla situazione economica e sociale e sulle finanze pubbliche derivanti dalle circostanze eccezionali o inconsuete di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1060.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Ministeri, le regioni e le province autonome trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri per ciascuno dei settori di cui all'articolo 2 l'elenco degli interventi prioritari individuati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, con la specificazione degli indici di cui al comma 2 a tale fine utilizzati. Gli interventi prioritari già selezionati nell'ambito del programma sono identificati con il codice unico di progetto (CUP) e sono corredati di dettagliati cronoprogrammi procedurali e finanziari recanti l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle seguenti principali fasi di realizzazione degli investimenti:
a) completamento delle procedure di selezione delle operazioni e di individuazione dei beneficiari;
b) assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;
c) completamento dell'intervento.
4. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla verifica della coerenza degli elenchi trasmessi ai sensi del comma 3 con i settori di cui all'articolo 2 e con gli indici previsti dal comma 2 del presente articolo, nonché al monitoraggio degli interventi inseriti in detti elenchi secondo le modalità previste dall'articolo 5, e provvede a convocare la Cabina di regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi. In relazione agli elenchi trasmessi dalle regioni e delle province autonome, l'attività di verifica di cui al primo periodo è effettuata unitamente alle amministrazioni centrali competenti per materia.
5. E' ammessa la modifica dei cronoprogrammi degli interventi inseriti negli elenchi di cui al comma 1 in caso di impossibilità di rispettare le tempistiche indicate per circostanze oggettive e non imputabili all'amministrazione titolare del programma ovvero al soggetto attuatore dell'intervento.
6. Le amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto alla data di entrata in vigore del presente decreto le condizioni abilitanti nei settori idrico, dei rifiuti e dei trasporti trasmettono, entro il 30 giugno 2024, al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri un cronoprogramma dettagliato delle azioni intraprese e da intraprendere per il relativo soddisfacimento.
7. All'articolo 11, comma 3, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, dopo le parole: «all'articolo 10, comma 1,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 31 luglio 2024,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Piano strategico è aggiornato secondo le medesime modalità di cui al primo periodo.».
7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano « Italia 5G » di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.