Decreto legge 07.05.2024, n. 60
Titolo I - Misure di riforma della politica di coesione
Capo I - Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea
1. In attuazione della riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e ad incrementare l'efficienza della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, nei settori strategici di cui all'articolo 2 secondo un approccio orientato al risultato, con l'obiettivo di rafforzare il livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari cofinanziati.
2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse della politica di coesione europea, periodo di programmazione 2021-2027, anche assicurando l'effettiva attuazione degli strumenti di pianificazione previsti dalle condizioni abilitanti, con particolare riferimento ai settori delle risorse idriche, dei rifiuti e dei trasporti, di cui all'articolo 15 e all'Allegato IV al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e garantendo il pieno rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (UE) 2021/1060.
2-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai capi da I a VIII del presente titolo, restano ferme le disposizioni e le procedure previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti specifici di fondo che disciplinano la politica di coesione europea, con particolare riguardo a quelle in materia di ammissibilità al finanziamento e di selezione degli interventi, nonché ai compiti e alle funzioni dell'Autorità di gestione di cui al comma 4, lettera i), del presente articolo e del Comitato di sorveglianza di ciascun programma di cui all'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2021/1060, anche in relazione a eventuali modifiche e aggiornamenti dei programmi ove necessari.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
4. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) (soppressa)
b) « PNRR »: il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;
c) « interventi del PNRR »: gli investimenti e le riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
d) « FSC »: il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
e) « Accordo per la coesione »: gli Accordi previsti dall'articolo 1, comma 178, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
f) « regioni del Mezzogiorno » o « regioni della ZES unica per il Mezzogiorno »: le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162;
g) « amministrazione titolare di programma »: le amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome responsabili dell'attuazione dei programmi nazionali e regionali della politica di coesione europea 2021-2027;
h) « regioni meno sviluppate »: le regioni italiane individuate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060;
i) « Autorità di gestione »: l'autorità responsabile della gestione del programma, conformemente alle funzioni definite all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
l) « condizioni abilitanti »: il sistema di prerequisiti di cui all'articolo 15 e agli Allegati III e IV al regolamento (UE) 2021/1060 al cui soddisfacimento è condizionato il rimborso dei fondi della politica di coesione europea;
m) « sistema nazionale di monitoraggio »: il sistema nazionale di monitoraggio relativo all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alimentato secondo le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.