IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 03.05.2024, n. 62

Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. (G.U. 14.05.2024, n. 111)

Capo IV - Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 35 - Principio di non regressione e tutela dei diritti acquisiti. Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, le disposizioni di cui al presente decreto garantiscono in ogni caso il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2025.

2. Sono, altresì, fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2025, in materia di invalidità civile, di cecità civile, di sordità civile, di sordocecità e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2025 si applicano le previgenti disposizioni.

3. Fino al 31 dicembre 2025, alle revisioni e alle revoche delle prestazioni già riconosciute si applicano, anche nei territori soggetti a sperimentazione ai sensi dell'articolo 33, le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il diritto a richiedere l'elaborazione del progetto di vita è riconosciuto anche in favore di coloro che sono in possesso di una certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciata prima della data del 1° gennaio 2026, senza effettuare la valutazione di base. Ai procedimenti per il progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in corso alla data del 1° gennaio 2026 si applicano le disposizioni del Capo III, senza preventiva valutazione di base.