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Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 1327

Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria ai sensi del comma 2 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Art. 7 - Valutazione della prova orale, dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale

1. Le commissioni esaminatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova orale didattico-metodologica, cento per l'anzianità di servizio e cinquanta per i titoli di qualificazione professionale.

2. La commissione assegna alla prova di cui all'articolo 6 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, utilizzando i criteri di valutazione previsti dal quadro nazionale di riferimento predisposto per lo svolgimento della prova orale riportato negli Allegati 7 ed 8 del presente bando. In particolare, il quadro orale di cui all'Allegato 7 sarà utilizzato per la valutazione dei candidati che partecipano al concorso con il solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, e per coloro che sono in possesso della certificazione di idoneità per il solo grado della scuola dell'infanzia; per la valutazione dei candidati in possesso della certificazione di idoneità per il solo grado della scuola primaria o per entrambi i gradi della scuola primaria e dell'infanzia sarà utilizzato il quadro orale di cui all'Allegato 8.

3. La commissione assegna ai titoli e all'anzianità di servizio un punteggio massimo complessivo di 150 punti, secondo quanto indicato nell'Allegato 9 del presente bando. I titoli valutabili, ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell'art. 3 della legge 18 luglio 2003, n. 186, sono identificati dai titoli di qualificazione professionale per la partecipazione ai concorsi stabiliti ai punti 4.2 e 4.3 dell'Intesa.