Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 1327
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato, nei profili di cui all'articolo 1, comma 1 del presente bando, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa in materia.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il vincitore presenta all'amministrazione, al momento dell'assunzione, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualità personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma dell'articolo 71 del medesimo D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procede a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Il vincitore presenta, inoltre, una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni.
4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.
5. Gli insegnanti di religione cattolica al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato sono tenuti ad effettuare il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio ai sensi della normativa vigente.