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Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 1327

Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria ai sensi del comma 2 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Allegato 5 - Titoli di qualificazione professionale irc per la scuola dell'infanzia e primaria

INTESA 28.6.2012 (DPR 175/2012), DM 15.7.1987, DM 70/2020 Titoli di qualificazione professionale per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria Condizioni di validità
4.2.1 - a) titolo accademico:
Baccalaureato, licenza o dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche; licenza in Teologia nelle sue varie specializzazioni, in Scienze Bibliche, in Sacra Scrittura, in Missiologia
Dall'a.s. 2017-18 (4.3)
4.2.1 - b) - DM 70/2020 attestato di compimento del regolare corso di studi teologici (Corso di Teologia) in un seminario maggiore Dall'a.s. 2017/18 (4.3)
4.2.1 - c) laurea magistrale in scienze religiose, licenza in scienze religiose, Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, rilasciato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini" dell'Università di Urbino Dall'a.s. 2017/18 (4.3)
4.2.1 - 4.2.3 - DM 70/2020 Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione" Dall'a.s. 2017/18 (4.3)
4.2.1 - 4.2.3 - DM 70/2020 Laurea magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile" Dall'a.s. 2017/18 (4.3)
4.2.2 - b) sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata
dall'ordinario diocesano.
Dall'a.s. 2017/18 (4.3)
4.2.2 - 4.3 insegnanti della sezione o della classe purché in possesso della idoneità e di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana Dall'a.s. 2017/18 (4.3-2.6)
Insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei
4.3.1.a) - a.1) ferma restando l'idoneità, coloro che siano in possesso di un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013- 2014, da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede; Titolo per l'insegnamento della religione cattolica dal 31.10.2012 al termine dell'a.s. 2016-17 purchè rilasciato entro l'ultima sessione dell'a.a. 2013-14 a docente in possesso
di riconoscimento di idoneità (4.3.1)
4.3.1.a) - a.2) ferma restando l'idoneità, coloro che siano in possesso congiuntamente di una laurea di II livello dell'ordinamento universitario italiano e di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-2014, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana; diploma di scienze religiose, titolo per l'insegnamento della religione cattolica dal 31.10.2012 al termine dell'a.s. 2016-17, purché rilasciato entro l'ultima sessione dell'a.a. 2013-14 a docente in possesso di riconoscimento
di idoneità (4.3.1)
4.3.1.b) - b.1) ferma restando l'idoneità, coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana; diploma di scienze religiose, titolo per l'insegnamento della religione cattolica dal 31.10.2012 al termine dell'a.s. 2016-17, purché rilasciato entro
l'ultima sessione dell'a.a. 2013-14 a docente in possesso di riconoscimento di idoneità (4.3.1)
4.3.1.b) - b.2) ferma restando l'idoneità, insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012; dal 31.10.2012 al termine dell'a.s. 2016-17.
Insegnanti della sezione o della classe, in possesso di idoneità, con almeno un anno IRC nel quinquennio 2007-2012;
(4.3.1)
4.3.1.b) - b.3) ferma restando l'idoneità, coloro che abbiano frequentato nel corso dell'istituto magistrale l'insegnamento della religione cattolica e abbiano impartito l'insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007- 2012. dal 31.10.2012 al termine dell'a.s. 2016-17.
Insegnanti frequentanti IRC nel corso dell'istituto magistrale, in possesso di idoneità, con almeno un anno IRC nel
quinquennio 2007-2012; (4.3.1)
4.3.2. (primo periodo) A far data dall'anno scolastico 2017-2018, sono in ogni caso da ritenere dotati della qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica gli insegnanti che, riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, siano provvisti dei titoli di cui al punto 4.3.1. e abbiano anche prestato servizio continuativo per almeno un anno nell'insegnamento della religione cattolica entro il termine dell'anno scolastico 2016-17. Dall'a.s. 2017-2018, IRC con titoli del punto 4.3.1, in possesso di idoneità, con almeno un anno IRC entro la fine dell'a.s. 2016-17 (4.3.2)
4.3.2. (secondo periodo) Sono altresì fatti salvi i diritti di tutti coloro che, in possesso dei titoli di qualificazione previsti dall'intesa del 14 dicembre 1985 (punti 4.4, 4.5, 4.6, 4.6.1 e 4.6.2), come successivamente modificata, entro la data del 31.10.2012, abbiano prestato servizio, nell'insegnamento della religione cattolica, continuativamente per almeno un anno scolastico dal 2007-2008. Almeno un anno IRC dall'a.s. 2007- 2008 al 31.10.2012 per chi:
a) dall'a.s. 1990-91 si trovava in una delle seguenti condizioni:
- insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica o comunque riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano.
- sacerdoti, diaconi oppure religiosi in possesso di qualificazione CEI in attuazione del can. 804, par. 1, del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano (4.4-a Intesa 1985)
- fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, abbia frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica o comunque sia riconosciuto idoneo dalla CEI (4.4-b Intesa 1985)
- fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI. (4.4-b Intesa 1985)
b) fino all'a.s. 1989-90:
- in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore fosse iscritto alle facoltà o agli istituti di cui al punto 4.5.
(4.6.1 Intesa 1985)
c) nell'a.s. 1985/86 si trovava in una delle seguenti condizioni:
- insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86 (4.6.2-a Intesa 1985)
- insegnanti incaricati di sostituire nell'IRC l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'a.s. 1985/86 abbiano cinque anni di servizio (4.6.2-b Intesa 1985)