Decreto M.I.M. 29.05.2024, n. 103
Formula iniziale
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, recante: "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
Visto l'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come modificato dall'articolo 47, comma 9, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'articolo 20, comma 6, lett. a), del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, introdotto dalla legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170;
Visto l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, come sostituito dall'articolo 47, comma 9, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79 e, successivamente, modificato dall'articolo 20, comma 6, lett. b), del decreto- legge 22 giugno 2023, n.75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226, recante "Disposizioni concernenti il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lett. g), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79";
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751, recante "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche";
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante "Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado";
Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante "Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità", convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'articolo 1-ter concernente l'inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante "Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012";
Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 luglio 1987, recante "Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana. Titoli di qualificazione professionale per l'Irc: elenco delle discipline ecclesiastiche e degli istituti abilitati al rilascio dei titoli";
Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione 24 luglio 2020, n. 70, che disciplina i titoli validi per l'insegnamento della religione cattolica, nonché le Facoltà e gli Istituti approvati dalla Santa Sede, abilitati a rilasciare i suddetti titoli;
Vista la nota CEI prot. 644/2024 del 28 febbraio 2024 che trasmette il decreto n. 704/2009 della CEI recante "Nota di ricezione dell'Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, pubblicata dalla Congregazione per l'educazione cattolica", concernente l'equivalenza tra i titoli della Laurea Magistrale in Scienze Religiose e della Licenza in Scienze Religiose;
Vista la nota CEI prot. 833/2024 del 21 marzo 2024 con cui si rappresenta che il Diploma di Alta Specializzazione in Scienze Religiose, rilasciato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini" dell'Università di Urbino, per riconoscimento della Congregazione per l'Educazione Cattolica con lettera Prot. n. 776/2007 del 23 maggio 2009, equivale al Titolo di Licenza in Scienze Religiose e, in Italia, per la determinazione del Consiglio Episcopale Permanente dell'8 giugno 2009, prot. 464/2009, alla Laurea Magistrale in Scienze Religiose;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis;
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 9 novembre 2021, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico", come modificata dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 è consentito il ricorso, "all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione"; l'articolo 35-bis, concernente "La prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici"; l'articolo 35- ter che ha introdotto il "Portale unico del reclutamento" ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici; l'articolo 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonché l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE" e successive modifiche ed integrazioni e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";
VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e, in particolare, l'articolo 25, in merito all'accesso all'occupazione dei titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;
Visto l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2010, recante "Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione";
Vista l'intesa del 1° agosto 2009 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa alle "indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo d'istruzione";
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998 recante "Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario" e, in particolare, l'articolo 4;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2022, n. 62, recante "Requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, "Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89";
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10 marzo 1997, recante "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341";
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante "Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 recante l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito all'avvio di procedure concorsuali per n. 6.428 posti di insegnante di religione cattolica per tutti gli ordini e gradi di scuola;
Considerato che ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, alle procedure ordinarie è assegnato il trenta percento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/23-2024/25, pari a 1.928 posti, di cui n. 927 posti per la scuola dell'infanzia e della primaria;
Vista l'Intesa tra il Ministro dell'istruzione e del merito e il Presidente della Conferenza episcopale italiana n. 1 dell'11 gennaio 2024, concernente la "Procedura concorsuale per la copertura dei posti di insegnamento della religione cattolica ai sensi del comma 1 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159";
Sentite le organizzazioni sindacali,
Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);
Visto il parere del CSPI, reso nell'adunanza del 17 maggio 2024, n.126;
DECRETA