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Decreto M.I.M. 21.05.2024, n. 89

Aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA triennio scolastico 2024-2027.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità

Art. 2 -  Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia

Art. 3 -  Requisiti generali di ammissione

Art. 4 -  Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento e della domanda di depennamento.

Art. 5 -  Modalità di presentazione delle domande

Art. 6 -  Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

Art. 7 -  Nullità della domanda - Esclusione dalla procedura

Art. 8 -  Ricorsi

Art. 9 -  Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti

Art. 10 -  Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

Art. 11 -  Norme finali e di rinvio

Art. 12 -  Trattamento dei dati personali

Formula iniziale

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cd. "GDPR";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b), n. 2), del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha introdotto modifiche in materia di permessi mensili retribuiti per assistere persone con disabilità in situazione di gravità;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 gennaio 2024, n. 8, registrato in data 21 febbraio 2024 al n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito", pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 300 del 27 dicembre 2023;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1999, recante la disciplina del "Trasferimento del

personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124", con particolare riferimento all'articolo 4 e all'articolo 6;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430 concernente il "Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;

Visto in particolare, l'articolo 8, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia a un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;

Visto altresì, l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento, che stabilisce la validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 717, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2014/2017;

Ritenuto opportuno modificare le tabelle di valutazione dei titoli informatici allegate al decreto da ultimo citato;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 settembre 2014, n. 716, con il quale sono state apportate integrazioni e aggiornamenti alla tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 50, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2021/2023;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019-2021 del 18 gennaio 2024 e, in particolare, il Capo I del Titolo IV della Sezione Scuola (d'ora in poi CCNL del 18 gennaio 2024);

Visto in particolare, l'articolo 59 del suddetto Contratto, il quale prevede "Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Capo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a 3 mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL";

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", e in particolare, l'articolo 5 ("Proroga di termini in materia di istruzione e merito"), comma 3-ter;

Considerato che è necessario impartire nuove disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e aggiornare i titoli di valutazione, in seguito alla scadenza di validità temporale delle citate graduatorie;

Acquisito il parere al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, reso nella seduta plenaria n. n. 124 del 26/04/2024;

Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI relativamente all'articolo 2, comma 5, punto C) del presente decreto nonché agli allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, in relazione alle certificazioni informatiche e digitali, diverse dalla CIAD ove costituente titolo di accesso ai profili;

Ritenuto di non poter accogliere le ulteriori richieste di modifica formulate dal CSPI relativamente alla proroga delle previgenti graduatorie e ai titoli di cultura di cui alle tabelle di valutazione allegate al presente bando in quanto trattasi di modifiche per le quali non si può procedere in difetto di un previo intervento legislativo nonché di emenda del citato decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430;

Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca;

DECRETA

Art. 1 - Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità

1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico, operatore scolastico sono costituite, rispettivamente, specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.

2. Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento.

3. Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.

4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 6, agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al decreto del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 50, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2021/2024 e delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti. Il servizio prestato nelle scuole statali fino al 31 dicembre 1999, in base a rapporto di impiego con gli Enti locali (con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato), viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato, purché svolto nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi dell'Allegato A, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

E', altresì, valutabile come servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la partecipazione ai progetti promossi dalle Regioni, previa specifica convenzione col Ministero dell'istruzione e del merito, della durata minima di tre mesi, fino ad un massimo di otto, anche se i progetti siano stati promossi nell'anno scolastico 2012/13 e nei termini previsti da ciascuna Convenzione.

5. L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68, e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie è interamente soddisfatto in sede di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.

6. Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.

7. Le predette graduatorie vengono utilizzate per l'attribuzione di supplenze, nei casi previsti dagli articoli 1 e 6 del Regolamento.

8. La gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni di cui al Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2 - Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia

1. Per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico, gli aspiranti presentano istanza unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso specifica procedura informatica e secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

2. Non possono produrre domanda e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili professionali di diversa provincia.

3. L'aspirante incluso nella graduatoria provinciale permanente di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e/o che sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per uno dei profili professionali di cui al comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia in precedenza scelta, può presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenchi e, contestualmente, può presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia di altra provincia. La richiesta di depennamento dalle graduatorie di altra provincia consente l'inserimento nella nuova provincia esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia di circolo o di istituto.

Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al comma l, nel caso in cui intenda cambiare la provincia in precedenza scelta, deve presentare domanda di depennamento per tutti i profili per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (articolo 4, comma 1, lett. b e c del presente decreto).

Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando, nelle modalità indicate nell'articolo 5, comma 1, l'apposita richiesta di depennamento segnalando, altresì, nella domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.

L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione obbligatoria, a partire dalla pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia di cui alla presente procedura, dalle graduatorie provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.

La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.

5. I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8, e 10, e tenuto conto di quanto disposto dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e dal d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, i quali hanno sostituito i diplomi di qualifica professionale con i relativi diplomi di maturità degli istituti tecnici e professionali, sono quelli ridefiniti dall'allegato A del CCNL del 18 gennaio 2024 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:

A) Assistente Amministrativo:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;

B) Assistente Tecnico:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.

C) Cuoco:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;

- diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dagli istituti professionali per l'indirizzo "Servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera" articolazione "enogastronomia" e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

D) Infermiere:

- laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l'esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

E) Guardarobiere:

- diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado "Sistema moda" e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

F) Operatore dei servizi agrari

- attestato di qualifica professionale di:

1. operatore agrituristico;

2. operatore agro industriale;

3. operatore agro ambientale;

4. operatore agro alimentare;

e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

G) Operatore scolastico

- attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 - con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

H) Collaboratore Scolastico:

- diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 - con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione; diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

6. Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 59 del CCNL del 18 gennaio 2024, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all'atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l'accesso al singolo profilo professionale, l'assenza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del CCNL del 18 gennaio 2024 e, in particolare, del Capo I, Titolo IV, Sezione Scuola, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 59 del CCNL 18 gennaio 2024, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base per l'accesso dall'esterno previsti dal nuovo ordinamento e che non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro il 30 aprile 2025 decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, CCNL del 18 gennaio 2024 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

7. Hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75, e di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2004, n. 35, corrispondenti al profilo richiesto.

8. Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di studio richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.

9. Hanno titolo, altresì, all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire, fino al 31 dicembre 1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale

A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma l), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000, annessa alla ordinanza ministeriale 30 dicembre 2004, n. 91. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.

10. Ai fini di cui al comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali è stato legittimamente prestato il servizio richiesto, previsti dall'ordinamento all'epoca vigente.

11. Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l'accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l'accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lett. B, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente alla specifica settore professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre del 1978, n. 845, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento, devono essere stati rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

12. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l'inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.

13. I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1, salvo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici di cui all'articolo 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:

i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;

iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;

c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;

e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento:

a. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministra- zione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127,

primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;

d. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata

dell'inabilità o dell'interdizione;

e. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;

f. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 4 - Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento e della domanda di depennamento.

1. Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento potranno essere presentate dal 28 maggio al 28 giugno 2024. L'avviso di pubblicazione e il presente decreto saranno tempestivamente pubblicati sui siti internet del Ministero dell'Istruzione del Merito, degli Uffici Scolastici Regionali, in quelli degli Ambiti Territoriali di ciascuna provincia, delle istituzioni scolastiche, nonché sul portale InPa.

Le domande di inserimento, di conferma o di aggiornamento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia devono essere prodotte, per la stessa ed unica provincia individuata come segue:

a. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia;

b. nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale sia eventualmente inserito;

c. nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di altro profilo professionale sia eventualmente inserito;

d. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia presentato domanda di depennamento, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;

e. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di depennamento;

f. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale;

g. a scelta dell'aspirante, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di alcuna provincia;

h. a scelta dell'aspirante nel caso in cui sia già inserito esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia vigenti per il periodo del triennio precedente per la conferma nelle suddette graduatorie per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i.

2. In tutti i casi di cui al comma precedente, la domanda di inserimento o la domanda di conferma/aggiornamento devono essere inoltrate con le modalità di cui all'articolo 5.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico sono prodotte unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, Tutte le informazioni utili ai fini dell'accesso al sistema POLIS e al servizio specifico "Istanze on line" sono rinvenibili all'indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

2. La domanda di inserimento o di conferma/aggiornamento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti.

3. La domanda è indirizzata all'istituzione scolastica scelta dall'aspirante per la valutazione dell'istanza. Non possono essere individuate come istituzioni destinatarie della domanda quelle delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

4. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i professionale/i, nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella domanda del precedente aggiornamento.

5. Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto.

6. Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di scuola secondaria di secondo grado, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico.

7. In ogni caso, le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza devono essere necessariamente riformulate dagli aspiranti che presentino la domanda di inserimento o di conferma o di aggiornamento in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.

8. Nella domanda di inserimento l'aspirante deve dichiarare:

a. di non essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/o i profili richiesti in alcuna provincia;

b. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia;

c. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia;

d. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;

e. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nell'elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;

f. oppure, di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto;

g. oppure, di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.

9. Nella domanda di conferma l'aspirante deve dichiarare:

a. di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;

b. di mantenere per il triennio 2024/27, per tutti i profili cui ha titolo, la valutazione già maturata per l'inclusione nelle graduatorie del triennio precedente, anche in caso di modifica della provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda;

c. di essere consapevole che la richiesta di nuovi profili comporta la necessità di compilare una nuova domanda di inserimento.

10. Nella domanda l'aspirante deve indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia.

11. L'aspirante deve specificare, nella domanda di inserimento, i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e del riconoscimento delle preferenze. Limitatamente agli assistenti tecnici la valutazione è effettuata anche ai fini della individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori.

12. Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio "conduzione e manutenzione autoveicoli", devono indicare nella domanda anche il possesso della patente D, nonché della relativa abilitazione professionale "CQC persone". Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare in quelle relative ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido", devono indicare nella domanda anche il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.

13. Nella domanda l'aspirante indica, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, sino a un massimo di 30 istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l'insieme dei profili professionali cui ha titolo. Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l'aspirante deve includere l'istituzione scolastica destinataria dell'istanza. In mancanza di indicazione delle 30 istituzioni scolastiche, verrà automaticamente attribuita come istituzione scolastica scelta ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, la sola istituzione scolastica destinataria della domanda. Trattandosi di graduatorie triennali, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di cui al presente decreto, l'indicazione delle 30 istituzioni scolastiche è necessaria anche per gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di validità e che, pertanto, presentano la sola domanda di conferma o di aggiornamento.

Art. 6 - Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli

1. Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L'aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l'utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato d.P.R. o l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara:

a. il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 3;

b. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo cui si aspira;

c. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, con- dono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura;

d. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura, nonché, facoltativamente, il numero telefonico. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati;

e. i titoli di accesso richiesti, conseguiti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 comma 6, entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;

f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto;

g. la presa visione del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circola- zione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla prote- zione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.

5. Il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

6. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e/o in modalità difformi da quelle indicate nel presente decreto.

8. L'amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

9. Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nella domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione.

10. Nei casi e con le modalità previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.

11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.

13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.

15. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

Art. 7 - Nullità della domanda - Esclusione dalla procedura

1. L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che:

a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;

b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.

2. La presentazione di domande per più province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui l'aspirante sia inserito.

3. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

4. Tutti gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione degli aspiranti non in possesso dei citati requisiti di ammissione.

Art. 8 - Ricorsi

1. Avverso l'esclusione dalla procedura, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente della istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.

2. Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione di errori materiali.

3. Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.

4. Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

5. La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.

6. Per eventuali contestazioni relative all'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.

7. Gli aspiranti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso e in possesso di provvedimento giurisdizionale non definitivo favorevole sono iscritti con riserva nella graduatoria.

8. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

Art. 9 - Procedura informatica di presa visione della disponibilità degli aspiranti

1. Le istituzioni scolastiche debbono obbligatoriamente utilizzare la procedura informatica di convocazione che rende possibile la prospettazione della situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti e, conseguentemente, di procedere all'interpello e convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:

a. se totalmente inoccupati;

b. se parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 4 del Regolamento;

c. anche se occupati, se ricorra la situazione di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento.

2. Per l'affidabilità ed efficacia di tale procedura è condizione essenziale e tassativa che ciascuna istituzione scolastica, all'atto della stipula del contratto con il supplente e della presa di servizio, comunichi immediatamente al sistema informativo i dati richiesti relativamente alla supplenza stessa, secondo le istruzioni che al riguardo sono fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di acquisire a sistema e di rendere fruibili per le altre scuole le situazioni aggiornate caratterizzanti la disponibilità o meno degli aspiranti a supplenza.

3. L'utilizzazione di tale procedura da parte delle scuole preliminarmente ad ogni attività di interpello degli aspiranti è tassativa, ai fini di ogni possibile risparmio di attività superflue nei riguardi di aspiranti non in condizione di accettare la supplenza stessa per il periodo necessario.

4. La visualizzazione della porzione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza deve rimanere agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita.

Art. 10 - Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

1. Le scuole, previo ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, interpellano gli aspiranti a supplenze e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante messaggio di posta elettronica con tutte le informazioni riguardanti la supplenza offerta. Tale messaggio con avviso di ricezione è inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) o, in assenza di questa, tramite posta elettronica ordinaria istituzionale o privata (PEO).

2. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta e con ulteriore termine di almeno 24 ore per la presa di servizio.

3. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione deve contenere:

- i dati essenziali relativi alla supplenza, ovvero la data di inizio, la durata, l'orario

complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno;

- il termine del giorno e l'ora in cui tassativamente deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;

- le indicazioni di tutti i recapiti idonei a poter contattare la scuola da parte degli aspiranti. Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, tale comunicazione deve inoltre contenere:

- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;

- la data in cui sarà assegnata la supplenza di modo che, trascorse 24 ore da tale termine, tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

4. L'utilizzazione della procedura di convocazione per posta elettronica comporta necessariamente che gli aspiranti debbano indicare nella compilazione della domanda l'indirizzo di posta elettronica (PEO o PEC).

5. Nei casi in cui, per qualunque motivo, l'utilizzazione della funzione SIDI di convocazione possa risultare non praticabile, le scuole provvederanno alle convocazioni utilizzando le metodologie già precedentemente indicate nell'articolo 9 del DM 26 giugno 2008, n. 9, ma assicurando comunque che i contenuti della comunicazione corrispondano alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 11 - Norme finali e di rinvio

1. Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale ATA (DPR 7 marzo 1985, n. 588) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (DPR 31 maggio 1974, n. 420), è considerato come prestato nei vigenti, corrispondenti, profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale.

2. Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza agli aspiranti inseriti nella prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto; esaurita tale fascia, si passa agli aspiranti inseriti nella corrispondente seconda fascia e, infine, agli aspiranti inclusi in base alle disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle preferenze espresse nella domanda.

3. Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, agli aspiranti che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine.

4. Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal nuovo CCNL del 18 gennaio 2024.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.

6. Con il presente decreto è approvata la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui all'Allegato A.

7. Il presente decreto sarà pubblicato sui siti internet del Ministero dell'Istruzione e del Merito, degli Uffici Scolastici Regionali, in quelli degli Ambiti Territoriali e delle istituzioni scolastiche nonché sul portale InPa;

8. Il presente decreto annulla e sostituisce integralmente il precedente decreto 3 marzo 2021, n. 50, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2021/2023;

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

1. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

2. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura di selezione e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.

3. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

4. Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati come facoltativi, è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. Il mancato o parziale adempimento non consente di accedere alla procedura.

5. I dati personali forniti da coloro che sono inseriti nelle graduatorie finali sono successivamente raccolti e trattati presso una banca dati del Ministero, viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte dei competenti USR.

6. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.

7. I dati sono comunicati in qualità di responsabili del trattamento dati alle società di gestione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché trattati dal personale degli UU.SS.RR e del Ministero autorizzato. I dati potranno inoltre essere comunicati, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, ad altre pubbliche amministrazioni e alle imprese di cui all'articolo 58, comma 5 ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per le verifiche di quanto dichiarato.

8. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.

9. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura concorsuale cui l'interessato ha partecipato.

10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@istruzione.it

Allegato A - Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T. A.

AVVERTENZE

A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.

B. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri, secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

C. Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420 del 1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588 del 1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

D. I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.

E. Nei confronti di coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, integrato da attestato regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 845 del 1978, di cui al precedente ordinamento, o ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 il punteggio è attribuito con riferimento al diploma di scuola media.

F. Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

G. Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);

- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83);

H. Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.

I. La preferenza per il lodevole servizio va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

J. I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati a carico se nell'anno 2023 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione di un reddito complessivo superiore a euro 4.000,00, per i figli di età inferiore a 24 anni e non superiore a euro. 2.840,51 per i figli che abbiano oltrepassato tale limite di età.

K. Per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 18 gennaio 2024, in relazione

all'art. 59, comma 10, ed all'Allegato A del citato Contratto, "la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all'atto dell'iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all'acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.".

L. Per la valutazione delle certificazioni informatiche diverse da quella di alfabetizzazione digitale, prevista quale titolo di accesso, non si procede a rivalutazione del punteggio ottenuto in sede di valutazione dei titoli per i candidati che abbiano presentato domanda d'inserimento, d'aggiornamento o di conferma fino all'emanazione del decreto ministeriale 3 marzo 2021, n. 50, di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale Ata per il triennio scolastico 2021/2023 (ivi compreso il medesimo decreto ministeriale).

 

Allegato A/1 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente amministrativo

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
• sufficiente - 6;
• buono - 7;
• distinto - 8;
• ottimo - 9;
c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2)
2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3) PUNTI 2
3) Attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 845 del 1978, ovvero le qualificazioni rilasciate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio Nazionale dei titoli di formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 D.Lgs.13/2013, in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, relativi alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta
un solo attestato). (2)




PUNTI 1,50
4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) Gli attestati sono rilasciati al termine di corsi istituiti da enti pubblici, anche se gestiti da privati. Il semplice accreditamento di un ente per la formazione non è condizione sufficiente perché gli stessi siano riconosciuti. I corsi devono essere istituiti dallo Stato o da altri enti
pubblici (2) (4) (6).

PUNTI 1
5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici
territoriali. Si valuta una sola idoneità

PUNTI 1
6) Certificazioni informatiche e digitali diverse dalla certificazione internazionale di
alfabetizzazione digitale costituente titolo di accesso al profilo (si valuta un solo titolo)
PUNTI 0.25

 

B) TITOLI DI SERVIZIO

7.1) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali,
(1) (5) (7),
per ogni anno

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)
7.2) Per il medesimo servizio prestato in:
a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie,






PUNTI 6


PUNTI 0,50


il punteggio è ridotto alla metà
8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente (1) (5)(7) (8), per ogni anno:

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)


Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 7.2)


PUNTI 1,20


PUNTI 0,10

il punteggio è
ridotto alla metà.
9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, (1)(5):
per ogni anno:

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)

PUNTI 0,60

PUNTI 0,05

 

Allegato A/2 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente tecnico, di Cuoco, di Infermiere

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
• sufficiente - 6;
• buono - 7;
• distinto - 8;
• ottimo - 9;
c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2)
2) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) (3) PUNTI 2
3) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale ATA o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre. Si valuta una sola
idoneità:

PUNTI 2
4) Certificazioni informatiche e digitali diverse dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale costituente titolo di accesso al profilo (si valuta un solo titolo) PUNTI 0.25

 

B) TITOLI DI SERVIZIO

5.1) Servizio prestato in:
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) Scuole primarie statali;
c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
d) Istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale);
(1) (5) (7),
per ogni anno

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

5.2) Per il medesimo servizio prestato in:
a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie,








PUNTI 6

PUNTI 0,50


il punteggio è ridotto alla metà
6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti
nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (limitatamente a tale profilo professionale) (1) (5) (7),

PUNTI 6
per ogni anno:
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,50
7) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (5) (7),
per ogni anno:

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 6

PUNTI 0,50
8) Altro servizio prestato in scuole di cui al punto 5.1, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8),
per ogni anno:

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico):

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2)



PUNTI 1,20
PUNTI 0,10

il punteggio è ridotto alla metà.
9) Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici (1) (5),
per ogni anno:

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,60

PUNTI 0,05

 

Allegato A/3 -Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Guardarobiere

 

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
• sufficiente - 6;
• buono - 7;
• distinto - 8;
• ottimo - 9;
c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2)
2) Diploma di maturità (2) PUNTI 3
3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere):
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi

PUNTI 2
4) Certificazioni informatiche e digitali diverse dalla certificazione internazionale di
alfabetizzazione digitale costituente titolo di accesso al profilo (si valuta un solo titolo)
PUNTI 0.25

 

B) TITOLI DI SERVIZIO

5.1) Servizio prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere in:
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) Scuole primarie statali;
c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali; istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
(1) (5) (7),
per ogni anno

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

5.2) Per il medesimo servizio prestato in:
a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie,








PUNTI 6

PUNTI 0,50


il punteggio è
ridotto alla metà
6) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8)
per ogni anno:



PUNTI 1,80

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico):


Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2)
PUNTI 0,15

il punteggio è ridotto alla metà
7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),
per ogni anno:

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,60


PUNTI 0,05

 

Allegato A/4 -Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Operatore dei servizi agrari

 

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
• sufficiente - 6;
• buono - 7;
• distinto - 8;
• ottimo - 9;
c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2)
2) Diploma di maturità (2) PUNTI 3
3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di addetto alle aziende agrarie:
Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi

PUNTI 2
4) Certificazioni informatiche e digitali diverse dalla certificazione internazionale dialfabetizzazione digitale costituente titolo di accesso al profilo (si valuta un solo titolo) PUNTI 0.25

 

B) TITOLI DI SERVIZIO

5.1) Servizio prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in:
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) Scuole primarie statali;
c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;
(1) (5) (7),

per ogni anno

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

5.2) Per il medesimo servizio prestato in:
a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie,








PUNTI 6

PUNTI 0,50


il punteggio è ridotto alla metà
6) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 5.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8)
per ogni anno:

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico):

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 5.2)



PUNTI 1,80

PUNTI 0,15

il punteggio è ridotto alla metà
7) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),
per ogni anno:

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,60


PUNTI 0,05

 

Allegato A/5 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Collaboratore scolastico

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
• sufficiente - 6;
• buono - 7;
• distinto - 8;
• ottimo - 9;
c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2)
Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole
2) Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore assistenza educativa ai disabili rilasciati dalle Regioni. Le qualifiche rilasciate dal 2012 in poi devono essere quelle dell'IeFP, di competenza regionale, ma con valore
nazionale. Restano salve tutte le qualifiche rilasciate prima del 2012 anche dalle Regioni.

PUNTI 1
3) Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo) PUNTI 0.25

 

B) TITOLI DI SERVIZIO

4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) Scuole primarie statali;
c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;
(1) (5) (7),

per ogni anno

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

4.2) Per il medesimo servizio prestato in:
a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie,








PUNTI 6

PUNTI 0,50


il punteggio è ridotto alla metà
5) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8)
per ogni anno:

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1.80 per ciascun anno scolastico):
Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2)



PUNTI 1,80

PUNTI 0,15

il punteggio è ridotto alla metà
6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),
per ogni anno:

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,60


PUNTI 0,05

 

Allegato A/6 - Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Operatore scolastico

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):
a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi;
b) ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:
• sufficiente - 6;
• buono - 7;
• distinto - 8;
• ottimo - 9;
c) per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10;
d) qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (2)
Nel caso in cui tale titolo non sia espresso né in voti né in giudizi, si considera come conseguito con la sufficienza.
Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole
2) Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore assistenza educativa ai disabili rilasciati dalle Regioni. Le qualifiche rilasciate dal 2012 in poi devono essere quelle dell'IeFP, di competenza regionale, ma con valore
nazionale. Restano salve tutte le qualifiche rilasciate prima del 2012 anche dalle Regioni.

PUNTI 1
3) Certificazioni informatiche e digitali diverse dalla certificazione internazionale dialfabetizzazione digitale costituente titolo di accesso al profilo (si valuta un solo titolo) PUNTI 0.25

 

B) TITOLI DI SERVIZIO

4.1) Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in:
a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano;
b) Scuole primarie statali;
c) Scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali;
(1) (5) (7),

per ogni anno

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

4.2) Per il medesimo servizio prestato in:
a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie,








PUNTI 6

PUNTI 0,50


il punteggio è ridotto alla metà
5) Altro servizio prestato nelle scuole di cui al punto 4.1), nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi C.R.A.C.I.S., servizio prestato come modello vivente (1) (5) (7) (8)
per ogni anno:

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 1.80 per ciascun anno scolastico):

Nel caso che il medesimo servizio sia stato prestato nelle scuole elencate al punto 4.2)



PUNTI 1,80

PUNTI 0,15

il punteggio è ridotto alla metà
6) Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (5),
per ogni anno:

per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico):

PUNTI 0,60


PUNTI 0,05

 

NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE

(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Son altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza. I titoli di studio conseguiti all'estero sono valutabili solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento.

(3) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di primo livello (triennali), lauree di secondo livello (specialistiche e magistrali).

Sono, altresì, valutabili i diplomi di primo e di secondo livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado.

Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di primo livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(4) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero all'attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale 14 novembre 1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale da inviare all'estero.

(5) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti Locali fino al 31 dicembre 1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli Enti Locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti Tabelle di Valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione de titoli.

(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo.

La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano posseduti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.

(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

(8) I servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente.