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Decreto M.I.M. 17.07.2024, n. 1897

Procedura valutativa, per complessivi 1.435 posti, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Oggetto

Art. 2 -  Definizioni

Art. 3 -  Requisiti di ammissione

Art. 4 -  Articolazione del concorso

Art. 5 -  Valutazione dei titoli

Art. 6 -  Modalità di accorpamento delle commissioni di valutazione

Art. 7 -  Istanze di partecipazione: termini e modalità di presentazione delle domande

Art. 8 -  Presentazione dei documenti di rito

Art. 9 -  Graduatorie di merito

Art. 10 -  Assunzione in servizio

Art. 11 -  Accesso agli atti del concorso

Art. 12 -  Ricorsi

Art. 13 -  Informativa sul trattamento dei dati personali

Art. 14 -  Disposizioni relative alle regioni e province autonome

Art. 15 -  Norme di salvaguardia

Formula iniziale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 52, comma 1-bis, il quale stabilisce che "Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titolo o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno", nonché l'articolo 35, comma 5-bis, così come modificato dall'articolo 1, comma 957, legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che "I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei Direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.", e l'articolo 35-ter, sul portale unico del reclutamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche" ed in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2023, n. 82, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, di attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Visto il decreto interministeriale 3 agosto 2016, n. 181, concernente il "Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016";

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare il comma 6 dell'articolo 32-ter, il quale prevede che le commissioni preposte alla progressione all'area dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), in analogia con quanto previsto per le commissioni concorsuali, siano presiedute da un Dirigente scolastico, un Dirigente tecnico o un Dirigente amministrativo, nonché i commi 2, 3 e 4 che definiscono una procedura di immissione in ruolo per chiamata in altra regione dei soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, articolo 3, comma 7, sullo sviluppo di un portale del reclutamento per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato;

Visto il decreto 30 giugno 2023, n. 127, del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante i criteri per la definizione del contingente organico e la consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 19 gennaio 2024, n. 8, recante i criteri di determinazione dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi pubblici nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione della sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola";

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" e, in particolare, l'articolo 32;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 155, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale";

Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare l'allegato recante la tabella di equiparazione DL - LS - LM;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca, triennio 2019- 2021, del 18 gennaio 2024;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

Considerato che, a norma dell'articolo 59 del menzionato C.C.N.L., in applicazione dell'articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le Aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'Allegato D del C.C.N.L, nonché del prerequisito di cui all'articolo 59, comma 7 del menzionato C.C.N.L.;

Considerato che il C.C.N.L. demanda al Ministero dell'Istruzione e del Merito la definizione, in relazione alle caratteristiche proprie delle Aree di destinazione, previo confronto sindacale, i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 5 dell'articolo 59, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell'Area di provenienza; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali;

Considerato che il C.C.N.L. prescrive che, nel passaggio dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'Area di provenienza, costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di valutazione l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 luglio 2024 di autorizzazione a bandire la procedura valutativa di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione 12 aprile 2024, n. 74, in corso di registrazione;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 12 aprile 2024, n. 74, recante "Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione", il quale ha disciplinato la procedura valutativa, da svolgersi su base regionale, per la progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

INFORMATE le organizzazioni sindacali,

DECRETA

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente decreto è indetta la procedura di valutazione per la progressione all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, relativa al profilo professionale di funzionario, ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 59, comma 5, del C.C.N.L. del Comparto istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024, così come previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, 12 aprile 2024, n. 74, finalizzata alla copertura di n. 1.435 posti.

2. La procedura è indetta, su base regionale, per la copertura dei posti disponibili per le assunzioni nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, nel limite del 50 per cento dei 2.870 posti autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05 luglio 2024.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a. Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;

b. USR: Ufficio scolastico regionale;

c. Dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

d. Dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione tecnico-ispettiva di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208;

e. DSGA: Direttore dei servizi generali e amministrativi, secondo il previgente sistema di classificazione del personale ATA.

f. C.C.N.L: contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca - Periodo 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. A norma dell'articolo 59, comma 7 del C.C.N.L., costituisce prerequisito di partecipazione alla procedura di progressione dall'Area degli Assistenti all'Area dei funzionari e dell'Elevata Qualificazione, nella valutazione dell'esperienza maturata nell'area di provenienza, l'aver svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno tre anni scolastici interi, ivi compreso l'anno scolastico 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale.

2. Gli aspiranti in possesso del prerequisito di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 59, comma 5 del C.C.N.L., ove siano:

3. Assistenti amministrativi di ruolo in possesso della laurea magistrale di cui all'Allegato 1 e che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza nell'area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;

4. Assistenti amministrativi di ruolo in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che abbiano maturato almeno 10 anni di esperienza nell'area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione.

5. Il candidato, a pena di esclusione, può presentare la domanda per una sola regione, dove, nel triennio, sono disponibili i seguenti posti:

 

Abruzzo 36
Basilicata 11
Calabria 34
Campania 47
Emilia-Romagna 120
Friuli Venezia-Giulia 31
Lazio 137
Liguria 36
Lombardia 382
Marche 40
Molise 4
Piemonte 128
Puglia 66
Sardegna 41
Sicilia 64
Toscana 90
Umbria 19
Veneto 149
TOTALE 1.435

6. L'indizione del concorso non riguarda i posti vacanti e disponibili nelle province di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, per i quali sono previste, ai sensi della vigente normativa, autonome procedure di reclutamento del personale.

7. Nell'ambito dei posti destinati alla Regione Friuli Venezia-Giulia, il competente Dirigente dell'USR, anche mediante delega al Dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, individua i posti da destinare alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, provvedendo ad indire apposito bando in base all'articolo 14.

8. I candidati partecipano alla procedura valutativa con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di accertata carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato e in qualsiasi momento della procedura, l'esclusione dei candidati.

Art. 4 - Articolazione del concorso

1. La procedura di cui al presente decreto si articola nella valutazione dei titoli in possesso dei candidati, elencati nelle tabelle - A, B e C - allegate al presente decreto e del medesimo costituenti parte integrante. Sulla base dei parametri indicati all'articolo 59, comma 6, del C.C.N.L., rientrano tra i titoli valutabili:

a) esperienza maturata nell'area di provenienza (Tabella A);

b) titoli di studio (Tabella B);

c) competenze professionali (Tabella C).

Art. 5 - Valutazione dei titoli

1. Le commissioni di valutazione, costituite secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito 12 aprile 2024, n. 74, dispongono di cento (100) punti, secondo quanto previsto dalle allegate Tabelle A, B e C.

2. La distribuzione del punteggio viene effettuata sulla base dell'esperienza nell'area di provenienza (per un massimo di 25 punti), dei titoli di studio (per un massimo di 25 punti), nonché delle competenze professionali acquisite (per un massimo di 50 punti).

Art. 6 - Modalità di accorpamento delle commissioni di valutazione

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito 12 aprile 2024, n. 74, considerata l'esiguità dei posti disponibili nelle singole regioni, si provvede ad accorpare le commissioni secondo le seguenti modalità:

a) U.S.R. Lombardia: valutazione delle istanze che pervengono per la sola regione Lombardia;

b) U.S.R. Veneto: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Veneto e Friuli Venezia- Giulia;

c) U.S.R. Piemonte: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Piemonte e Liguria;

d) U.S.R. Emilia-Romagna: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Emilia-Romagna e Marche

e) U.S.R. Toscana: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Toscana, Sardegna e Umbria;

f) U.S.R. Abruzzo: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Abruzzo, Lazio e Molise;

g) U.S.R. Puglia: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Puglia e Campania;

h) U.S.R. Sicilia: valutazione delle istanze che pervengono per le regioni Sicilia, Calabria e Basilicata.

2. Una volta terminata la fase di valutazione dei titoli da parte delle singole commissioni, ferme restando le graduatorie distinte per ogni procedura regionale, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale individuato quale responsabile dello svolgimento di più procedure valutative approva le graduatorie di merito sia della propria regione che delle eventuali ulteriori regioni aggregate.

3. Le graduatorie, approvate secondo le modalità di cui al comma 2, sono trasmesse, a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della valutazione, alle altre regioni aggregate, per i dovuti seguiti di competenza.

Art. 7 - Istanze di partecipazione: termini e modalità di presentazione delle domande

1 I candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 possono presentare domanda di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione.

2. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di partecipazione alla procedura a partire dalle ore 12:00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23:59 del decimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. L'avviso è altresì pubblicato sui siti internet del Ministero, degli UU.SS.RR. interessati, degli ambiti territoriali e delle istituzioni scolastiche.

3. Le domande di partecipazione devono essere presentate unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Servizi > lettera p > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio".

4. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

5. All'atto della presentazione della domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome e il nome;

b) la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, l'indirizzo di residenza, comprensivo di codice di avviamento postale, un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR territorialmente competente;

c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;

d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati privi della cittadinanza italiana e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;

e) posizione regolare nei riguardi del servizio di leva (per coloro che sono soggetti all'obbligo);

f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

h) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni;

i) di non aver riportato condanne penali per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi, per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato deve indicare le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data e gli estremi del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda l'eventuale procedimento;

j) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;

k) l'eventuale possesso di titoli previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza;

l) la regione per cui si intende concorrere;

m) di aver svolto a tempo pieno le funzioni di D.S.G.A. per almeno tre anni scolastici interi, compreso eventualmente l'anno scolastico 2023/2024, laddove sia stato conferito incarico annuale;

n) di aver conseguito il titolo di studio previsto quale requisito di ammissione dall'articolo 3, comma 2, con l'esatta indicazione dell'Università o dell'istituzione scolastica che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico di conseguimento. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono altresì essere indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza;

o) di aver maturato almeno 5 anni di esperienza, se in possesso della laurea magistrale, o almeno 10 anni di esperienza, se in possesso del diploma, nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;

p) i titoli valutabili in base alle Tabelle A, B e C: 1) per ciascun titolo culturale dichiarato, il candidato deve indicare l'Università o l'istituto universitario italiano o straniero o l'istituzione o le istituzioni formative pubbliche o private che lo hanno rilasciato, la denominazione e la data del conseguimento; se il titolo è stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione; 2) per ciascun titolo di servizio, l'istituzione scolastica o l'amministrazione presso la quale è stato svolto il servizio, con l'indicazione del periodo prestato, la qualifica o area rivestita;

q) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Non si tiene conto delle domande che non contengono le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura valutativa e le dichiarazioni previste dal bando.

7. L'USR competente provvede alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

8. L'Amministrazione scolastica non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 8 - Presentazione dei documenti di rito

1. Ai fini della presentazione dei documenti di rito di cui agli articoli 3 e 7, ai sensi dell'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorietà rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti in favore di particolari categorie.

Art. 9 - Graduatorie di merito

1. All'esito della procedura di valutazione, gli aspiranti sono collocati in una graduatoria regionale. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. Le graduatorie, approvate con decreto del Direttore o del dirigente preposto all'USR competente, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR e sul portale InPa.

3. All'esito della formazione della graduatoria, saranno proclamati vincitori i candidati collocati in una posizione corrispondente al numero dei posti destinati alla procedura valutativa in ogni regione, il cui numero è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente bando.

4. Al fine di dare attuazione all'articolo 59 del C.C.N.L., tenuto conto che il contingente bandito con la presente procedura valutativa afferisce agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, le graduatorie regionali restano in vigore fino alle nomine in ruolo per l'anno scolastico 2026/2027.

Art. 10 - Assunzione in servizio

1. Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di funzionario e assegnato ai ruoli provinciali in base all'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria.

2. La costituzione del rapporto di lavoro è, in ogni caso, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il trattamento giuridico ed economico è disciplinato dal C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca.

3. Qualora a seguito di rinuncia, depennamento o per altra causa, il numero dei vincitori sia inferiore a quello dei posti previsti dalla procedura di riferimento, si procede allo scorrimento delle graduatorie regionali, integrate con i candidati risultati idonei, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Al termine delle immissioni in ruolo degli aventi titolo, i soggetti inseriti nelle graduatorie regionali che non siano stati assunti per mancanza di posti, possono, altresì, presentare istanza in un'altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria, nei limiti dei posti residui a seguito dell'esaurimento della graduatoria di detta regione.

5. I dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione sono sottoposti, per la conferma in ruolo, ad un periodo di prova di 6 mesi, a norma dell'articolo 62 del C.C.N.L. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli interessati, i soggetti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.

Art. 11 - Accesso agli atti del concorso

1. Gli USR adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si osservano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

3. L'Amministrazione può disporre il differimento dell'accesso al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della Commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.

Art. 12 - Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura valutativa è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati personali

1. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.

2. I dati personali forniti dai partecipanti alla procedura sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione e del merito - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli Uffici Scolastici territoriali, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura di selezione e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.

4. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articolo 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

5. Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati come facoltativi, è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. Il mancato o parziale adempimento non consente di accedere alla procedura.

6. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.

7. I dati sono comunicati in qualità di responsabile del trattamento dati alla società di gestione del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito nonché trattati dal personale degli UU.SS.RR. e del Ministero autorizzato. I dati potranno inoltre essere comunicati, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ad altre pubbliche amministrazioni, a fini di verifica di quanto dichiarato e/o per gli adempimenti connessi alla successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.

8. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.

9. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura concorsuale cui l'interessato ha partecipato.

10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Ministero è contattabile al seguente indirizzo email: rpd@istruzione.it.

Art. 14 - Disposizioni relative alle regioni e province autonome

1. Sono fatte salve le specifiche competenze in materia di reclutamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Treno e Bolzano.

2. Il Dirigente preposto all'USR per il Friuli Venezia-Giulia, anche mediante delega al Dirigente preposto all'Ufficio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per i posti di funzionario presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.

Art. 15 - Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinar per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

2. Il presente decreto è pubblicato sul Portale Unico del reclutamento.

Tabella A -Esperienza maturata nell'area di provenienza (per un massimo di 25 punti)

 

A Tipologia di esperienza maturata Punti
A.1 Per ogni anno scolastico di servizio prestato quale assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica, compresi quelli prestati nelle mansioni di DSGA non valutabili relativamente all'indicatore C.1 per eccedenza di punteggio assegnato alla Tabella C 1,5
A.2 Per ogni anno scolastico di servizio prestato come assistente amministrativo titolare della prima posizione economica, compresi quelli prestati nelle mansioni di DSGA non valutabili relativamente all'indicatore C.1 per eccedenza di punteggio assegnato alla Tabella C 1,25
A.3 Per ogni anno scolastico di servizio prestato come assistente amministrativo, compresi quelli prestati nelle mansioni di DSGA non valutabili relativamente all'indicatore C.1 per eccedenza di punteggio assegnato alla Tabella C 1

 

Tabella B -Titoli di studio (per un massimo di 25 punti)

B Titolo di studio Punti
B.1 Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale di cui all'Allegato 1 10
B.2 Dottorato di ricerca 7
B.3 Altro diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale (diversa da quella di cui al punto B.1) 5
B.4 Laurea triennale (qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea specialistica o magistrale di cui ai punti B.1 e B.3) 3
B.5 Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (si valuta al massimo un titolo) 3
B.6 Diploma di perfezionamento post diploma o post-laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, per un massimo di tre titoli, per ciascun titolo 1

 

Tabella C - Competenze professionali (per un massimo di 50 punti)

C Tipologia di competenza Punti
C.1 Per ogni anno scolastico di servizio prestato nelle mansioni di D.S.G.A. 6
C.2 Certificazioni linguistiche di livello almeno B2, secondo il "Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue", conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli enti certificatori ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero ai sensi del predetto decreto. B2: 1
C1: 2
C2: 3
C.3 Abilitazione all'esercizio delle professioni di commercialista, revisore legale, revisore contabile, avvocato 3
C.4 Certificazioni informatiche conformi ai Framework europei sulle competenze digitali, per i cittadini (Digicomp), gli educatori (DigCompEdu) e per i professionisti (e-CF) (si valuta un solo titolo) 2
C.5 Corsi di formazione relativi allo sviluppo di competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni dell'area di provenienza, organizzati dall'amministrazione scolastica e da enti accreditati, di durata pari ad almeno 20 ore e con rilascio di attestato di partecipazione (fino ad un massimo di 4 punti) 1

 

Allegato 1 - Tabella di equiparazione dei titoli

 

Laurea V.O. previgente all'ex DM 509/99 Equipollente Equiparata Laurea specialistica (DM n. 509/99) Equiparata Laurea magistrale (DM n. 270/04)
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