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Legge 28.06.2024, n. 90

Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici. (G.U. 02.07.2024, n. 153)

Capo II - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati informatici nonché in materia di coordinamento degli interventi in caso di attacchi a sistemi informatici o telematici e di sicurezza delle banche di dati in uso presso gli uffici giudiziari

Art. 22 - Modifiche al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109

1. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione immediata delle notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale»;

b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

«4-bis.1. Nei casi in cui l'Agenzia ha notizia di un attacco ai danni di uno dei sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale e in ogni caso quando risulti interessato taluno dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge perimetro, all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto legislativo NIS ovvero all'articolo 40, comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, procede alle attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), e ne informa senza ritardo il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai sensi del comma 4-bis del presente articolo.

4-bis.2. Fuori dei casi di cui al comma 4-bis.1, quando acquisisce la notizia dei delitti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, il pubblico ministero ne dà tempestiva informazione all'Agenzia e assicura, altresì, il raccordo informativo con l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione ai fini di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

4-bis.3. In ogni caso, il pubblico ministero impartisce le disposizioni necessarie ad assicurare che gli accertamenti urgenti siano compiuti tenendo conto delle attività svolte dall'Agenzia, a fini di resilienza, di cui all'articolo 7, comma 1, lettere n) e n-bis), e può disporre il differimento di una o più delle predette attività, con provvedimento motivato adottato senza ritardo, per evitare un grave pregiudizio per il corso delle indagini.

4-bis.4. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti tecnici irripetibili in relazione ai delitti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, informa senza ritardo l'Agenzia, che mediante propri rappresentanti può assistere al conferimento dell'incarico e partecipare agli accertamenti. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche quando agli accertamenti si procede nelle forme dell'incidente probatorio».