Decreto M.I.M. 12.06.2024, n. 109
1. Il bando nazionale è emanato dal competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero e definisce le modalità di svolgimento della procedura concorsuale che è organizzata a livello nazionale, ferma restando la possibilità di un suo svolgimento anche a livello regionale o interregionale.
2. Fermi restando gli articoli 421 e 423 del Testo unico, il competente dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero cura l'organizzazione del concorso, nomina la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni nonché i membri aggregati, approva la graduatoria di merito, procede alle esclusioni previste dall'articolo 2, comma 10, definisce le eventuali ulteriori attività di supporto alla procedura concorsuale da parte degli USR, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 ed esercita, altresì, le altre funzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 420, comma 6, del Testo unico, sono messi a concorso con cadenza biennale i posti da dirigente tecnico presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.