Decreto M.I.M. 12.06.2024, n. 109
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per bandi o bando: ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento;
b) per Comitato tecnico-scientifico: il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 11;
c) per dirigenti tecnici o dirigente tecnico: i dirigenti tecnici con funzioni ispettive di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
d) per dirigente generale dell'amministrazione centrale del Ministero: il dirigente generale del Ministero dell'istruzione e del merito preposto alla direzione generale competente per il reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive;
e) per direzione generale dell'amministrazione centrale del Ministero: la direzione generale del Ministero dell'istruzione e del merito nelle cui competenze è previsto il reclutamento dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive;
f) per docente: il personale docente ivi inclusi gli insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di religione cattolica;
g) per d.P.R.: il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
h) per Ministero: il Ministero dell'istruzione e del merito;
i) per Testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) per Testo unico del pubblico impiego: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) per USR: l'ufficio scolastico regionale o gli uffici scolastici regionali.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 420, comma 7, del Testo unico e detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di dirigenti tecnici nel ruolo di cui all'articolo 419 del Testo unico.
3. L'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici si realizza mediante concorsi per titoli ed esami indetti con bando nazionale con cadenza biennale, nei limiti dei posti vacanti e disponibili.