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Decreto M.I.M. 26.01.2024, n. 10

Individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta per l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 2023/2024 e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame.
Formula iniziale - 

Art. 1 -  Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame

Art. 2 -  Colloquio

Art. 3 -  Esame di Stato nelle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta. Rinvio

Art. 4 -  Esame di Stato nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano. Rinvio

Art. 5 -  Esame di Stato nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Rinvio

Formula iniziale

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'Art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'Art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e, in particolare, gli articoli 17 e 18;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, riguardante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

Vista il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'Art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'Art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ";

Vista la legge 19 agosto 2019, n. 92, recante "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica";

Vista la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, recante "Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, avente a oggetto il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'Art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, avente a oggetto il "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'Art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto il "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'Art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, avente a oggetto il "Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'Art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 2019, n. 94, avente a oggetto il "Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione Valle d'Aosta";

Visto il decreto interministeriale 7 ottobre 2010, n. 211, avente a oggetto il "Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'Art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'Art. 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, recante "Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- EsaBac (rilascio del doppio diploma italiano e francese)";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, riguardante "Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto «EsaBac techno» (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell'Esame di Stato di Istituto tecnico e del Baccalauréat tecnologico");

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, concernente i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37, riguardante le discipline oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 384, recante "Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, concernente "Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo del biennio e del triennio dei percorsi di istruzione professionale di cui all'Art. 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, emanate ai sensi dell'Art. 4, comma 4, del decreto 24 maggio 2018, n. 92, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 21 novembre 2019, n. 1095, riguardante il quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 15 giugno 2022, n. 164, "Decreto recante i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione negli istituti professionali ai sensi dell'Art. 17, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62" e la nota direttoriale prot. AOODGOSV n. 23988 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto "Nota sul decreto ministeriale n. 164 del 15 giugno 2022 di adozione dei "Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove" e delle "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi" per gli esami di Stato conclusivi del II ciclo degli istituti professionali di nuovo ordinamento";

Vista la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'Art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88";

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'Art. 8, comma 3, del dPR 15 marzo 2010, n. 88";

Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di "Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'Art. 8, comma 6, del dPR 15 marzo 2010, n. 87 ";

Visto il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 27 aprile 2018, n. 13, concernente "Regolamento di esecuzione relativo agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado";

Visto il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Bolzano e di Trento 28 giugno 2019, prot. n. 596, per la definizione dei "Criteri generali per la realizzazione degli appositi corsi annuali per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'Art. 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'Art. 15, comma 6, del medesimo decreto";

Considerato che l'Art. 17, comma 7, del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede che, relativamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova scritta, nell'ambito delle discipline caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio;

Considerato che l'Art. 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dispone che con il decreto ministeriale di cui all'Art. 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio;

Assunta la necessità di individuare le discipline oggetto della seconda prova scritta, le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio, nonché la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio;

DECRETA

Art. 1 - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame

1. Per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell'anno scolastico 2023/2024, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono indicate:

a. le discipline oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, a eccezione degli istituti professionali del vigente ordinamento, per i quali le seconde prove vertono sulle competenze in uscita e sui nuclei fondamentali di indirizzo correlati;

b. le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d'esame.

2. Per l'anno scolastico 2023/2024, il comma 1 del presente Art. trova applicazione anche nelle scuole italiane all'estero, nelle quali è sempre affidata al commissario interno la lingua straniera che è veicolare nel Paese in cui ha sede l'istituzione scolastica. Fanno eccezione le scuole italiane all'estero ove sono attivi i percorsi EsaBac ed EsaBac techno nelle quali, ai sensi rispettivamente dell'Art. 3, comma l, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, e dell'Art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614, è assicurata la presenza del commissario esterno competente per la disciplina di lingua e letteratura francese ovvero di lingua, cultura e comunicazione francese e del commissario per la disciplina di storia.

Art. 2 - Colloquio

1. Il colloquio è disciplinato dall'Art. 17, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al complesso del percorso effettuato;

c. di aver maturato le competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, come definite nel curricolo d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.

3. Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla commissione ai sensi del comma 5.

4. La commissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali, evitando una rigida distinzione tra le discipline stesse e sottolineando, in particolare, la dimensione del dialogo pluridisciplinare e interdisciplinare. I commissari interni ed esterni possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

5. La commissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nell'assegnazione ai candidati, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

6. Nell'ambito del colloquio possono essere accertate le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame.

7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

8. La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente.

9. Per i candidati delle classi/commissioni interessate dal Progetto EsaBac/EsaBac techno si rinvia a quanto indicato nei decreti ministeriali 8 febbraio 2013, n. 95, e 4 agosto 2016, n. 614, come integrati dal decreto ministeriale 24 aprile 2019, n. 384. Ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 95 del 2013, il Presidente della commissione può autorizzare la collaborazione di personale esperto per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico. Parimenti, per l'EsaBac techno, trova applicazione l'Art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2016, n. 614.

Art. 3 - Esame di Stato nelle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta. Rinvio

Le disposizioni afferenti all'esame di Stato nelle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta sono dettate dall'Art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37.

Art. 4 - Esame di Stato nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano. Rinvio

Le disposizioni riguardanti l'esame di Stato nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano sono contenute nell'Art. 4 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37.

Art. 5 - Esame di Stato nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia. Rinvio

Le disposizioni afferenti all'esame di Stato nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia sono dettate dall'Art. 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2019, n. 37.

Allegato 1 - Licei

Allegato

Allegato 2 - Istituti tecnici

Allegato

Allegato 3a - Istituti professionali nuovo ordinamento

Allegato

Allegato 3b - Istituti professionali prev. Ordinamento

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