Decreto M.I.M. 19.01.2024
Formula iniziale
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 70, comma 13, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, in materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, relativo al «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina il ruolo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e l'art. 29 che disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici;
Visto l'art. 35, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, fra i principi a cui si conformano le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, prevede quello secondo cui le commissioni sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
Visto l'art. 35-bis del citato dec
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