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Decreto M.I.M. 19.01.2024

Determinazione dei compensi da corrispondere alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento di personale scolastico. (G.U. 15.03.2024, n. 63)

Art. 7 - Compensi per procedure che non prevedono lo svolgimento della prova scritta e/o prova orale

1. In caso di procedure di reclutamento che non prevedono lo svolgimento della prova scritta o della prova orale, il compenso base è determinato nella misura del 50 per cento della misura prevista dagli articoli 2 e 5.

2. Il compenso integrativo è determinato nella misura intera prevista dall'art. 3 per ogni candidato o elaborato esaminato. Il compenso integrativo non è dovuto in caso di procedure che prevedano lo svolgimento della sola prova scritta con correzione automatizzata degli elaborati. In caso di sola prova scritta con correzione automatizzata degli elaborati cui faccia seguito la valutazione dei titoli è dovuto un compenso integrativo determinato nella misura del venti per cento della misura prevista dall'art. 3.

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 si applicano alle procedure concorsuali per soli titoli previste da ulteriori discipline legislative e contrattuali per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

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