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Decreto M.I.M. 19.01.2024

Determinazione dei compensi da corrispondere alle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento di personale scolastico. (G.U. 15.03.2024, n. 63)

Art. 5 - Compenso in caso di sottocommissioni

1. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 2, ridotto del cinquanta per cento e il compenso integrativo fissato nella misura di cui all'art. 3.

2. I compensi integrativi di cui all'art. 3 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero dei candidati ed elaborati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dall'art. 8.

3. Qualora sia prevista la nomina di un Presidente coordinatore, il compenso base è determinato nella misura intera prevista dall'art. 2 e il compenso integrativo è determinato in funzione del numero di candidati ed elaborati eventualmente esaminati in qualità di Presidente di sottocommissione secondo la misura di cui al citato art. 3.

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